Sbaglia il giudice che nega la legittimazione a proporre querela al socio quando il legale rappresentante della società sia la persona accusata di aver commesso il reato patrimoniale in danno della persona giuridica.

Per tale motivo la Cassazione penale - con la sentenza n. 4601/2026 - ha accolto il ricorso della parte pubblica contro la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di perquisizione nei confronti del presidente di un’associazione sportiva per difetto di querela. Veniva, infatti, dato erroneamente risalto alla circostanza che il potere di rappresentanza dell’ente fosse - per statuto - affidato al presidente e non al presidente vicario che aveva effettivamente presentato querela.

La decisione è stata annullata con rinvio in quanto la Cassazione afferma la legittimazione del querelante in quanto parte offesa dal reato patrimoniale contro l’ente, per quanto fosse vero che le norme statutarie stabilivano che il presidente vicario assumesse i poteri del presidente solo quando questo fosse assente o impedito e che lo stesso statuto prevedesse che in - caso di conflitto di interessi - il potere di rappresentanza fosse affidato a persona diversa dal Presidente su decisione del Consiglio direttivo dell’associazione.

Ma tali disposizioni non sono atte a limitare il diritto di querela di chi è direttamente offeso dal reato e non solo danneggiato. A meno di una lettura formalistica errata dell’articolo 120 del Codice penale.

Infatti, la decisione ora annullata è contraria all’orientamento già espresso dalla Corte di cassazione in caso di reati contro il patrimonio sociale commessi da chi ne abbia la rappresentanza. La contrarietà sta appunto nel fatto di aver dato preminenza alle regole statutarie rispetto al diritto di querela di chi è vittima del reato in base all’articolo 120 del Codice penale.

Il pubblico ministero - secondo la Cassazione - nel proporre il ricorso si è correttamente basato sull’orientamento già espresso dalla Suprema Corte secondo cui la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere ai danni della società amministrata (o di ente giuridico) da parte del legale rappresentante che sia anche socio di maggioranza (nel caso concreto anche presidente vicario dell’Associazione) spetta al singolo socio titolare delle residue quote. Quest’ultimo, infatti, va considerato non solo danneggiato dal reato, ma anche la persona offesa dal reato, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla “integrità del patrimonio sociale”.

In conclusione, va riportata l’esplicita affermazione del giudice di legittimità in materia. Si chiarisce che “se - di regola - nei reati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest’ultimo”.

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