Se ne deduce che, pur essendo compito del viaggiatore munirsi dei documenti idonei ovvero informarsi se i documenti in suo possesso siano o meno idonei alla vacanza, ove egli abbia ottenuto una informazione incompleta e come tale fuorviante secondo il senso comune relativamente ai documenti necessari per l'espatrio in un singolo Paese, non può a lui imputarsi di non avere adempiuto l'obbligo di verifica dell'effettivo possesso di documentazione idonea prima della partenza
LA MASSIMA
Responsabilità e risarcimento - Turismo - Danno da vacanza rovinata - Mancata effettuazione del viaggio per irregolarità del passaporto - Autoresponsabilità del viaggiatore - Limiti - Incompleta informazione - Responsabilità del tour operator - Sussiste. (Cc, articolo 1455; Dlgs 23 maggio 2011 n. 79, articoli 34 e 47)
Pur essendo compito del viaggiatore munirsi dei documenti idonei, ovvero informarsi se i documenti in suo possesso siano o meno idonei alla vacanza, ove il turista abbia ottenuto un'informazione incompleta e come tale fuorviante secondo il senso comune relativamente ai documenti necessari per l'espatrio in un singolo Paese, non può a lui imputarsi di non avere adempiuto l'obbligo di verifica dell'effettivo possesso di documentazione idonea prima della partenza.
Non è una vacanza rovinata per la miriade d'inconvenienti, fastidi, disagi o guai che il turista sovente incontra nel corso dell'agognato viaggio, stavolta la vacanza è talmente rovinata da non esser potuta neppure iniziare,perché in uno dei passaporti c’era qualcosa che non tornava:di chi la colpa, dei turisti o del tour operator?
L'ordinanza conclude che il turista non debba esser lasciato solo, e quindi non possa venir negata tout-court la responsabilità del tour operator per la mancata effettuazione del viaggio
Nella fase di merito le decisioni sono state contrastanti, e adesso alla Terza Sezione della Suprema corte non soddisfa la sentenza gravata...


