LA QUESTIONE

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione promosso, ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c., a seguito del dissenso alle conclusioni del C.T.U., è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione o anche con revocazione ordinaria? L’inappellabilità sancita dal comma 7 dell’art. 445-bis c.p.c. esclude, di per sé, l’esperibilità della revocazione ex art. 395 c.p.c.? Il travisamento, da parte del giudice di merito, del contenuto della consulenza tecnica rinnovata integra un errore di fatto revocatorio o un vizio di giudizio denunciabile solo in sede di legittimità? La ricorribilità per cassazione di una sentenza pronunciata in unico grado preclude, in via generale, la proponibilità della revocazione per i motivi tipizzati dall’art. 395 c.p.c.? Quali conseguenze pratiche comporta, per il giudizio previdenziale, l’aver erroneamente qualificato come inammissibile un ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza inappellabile?

Riferimenti normativi
Codice procedura civile: art. 445-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e assegno di invalidità);
Codice procedura civile: artt. 395, n. 4, e 396 c.p.c. (revocazione ordinaria e straordinaria delle sentenze); Costituzione: art. 111 Cost.; D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: art. 52, comma 2 - Codice in materia di protezione dei dati personali, in tema di omissione delle generalità nei giudizi previdenziali

Premessa sistematica

L’istituto della revocazione, disciplinato dagli artt. 395 e seguenti c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esperibile in modo esclusivo per i motivi tassativamente elencati dalla legge, e si distingue tradizionalmente in revocazione ordinaria (motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., tra cui l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa) e revocazione straordinaria (motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6, che presuppongono la scoperta di circostanze...

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