Con la sentenza sulla causa C-656/24 il Tribunale dell’Unione ha chiarito uno specifico aspetto del nesso causale tra diritti dei passeggeri al risarcimento e responsabilità del vettore aereo.
I giudici partendo dal caso specifico dettano un principio di rilevanza generale e cioè che “una compagnia aerea non può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente se il ritardo del volo successivo è dovuto a una decisione autonoma da essa adottata, purché tale decisione costituisca la causa determinante di detto ritardo”.
È quanto può verificarsi qualora la compagnia aerea decida, nell’ambito di una rotazione di voli, di attendere i passeggeri di un volo precedente, in ritardo a causa di carenze generalizzate nei controlli di sicurezza dell’aeroporto di cui trattasi
Il caso a quo
Due passeggeri aerei chiedono alla compagnia aerea European Air Charter una compensazione pecuniaria pari a 400 euro ciascuno a causa del ritardo di oltre tre ore subito dal loro volo da Düsseldorf (Germania) a Varna (Bulgaria).
Il Tribunale del Land con sede in Düsseldorf deve decidere se la compagnia aerea possa avvalersi, per un volo successivo nell’ambito di una rotazione di voli, di un esonero dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria per il ritardo a causa di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente.
Infatti, dopo un tempo di attesa eccezionalmente lungo al controllo di sicurezza dell’aeroporto di Colonia-Bonn, dovuto a un sovraccarico di lavoro del personale addetto alle operazioni di controllo, tutti i passeggeri di un volo precedente a quello di cui trattasi nel procedimento principale si sarebbero presentati in ritardo all’imbarco. La European Air Charter ha quindi deciso di attendere tali passeggeri, il che ha comportato un ritardo nel decollo di tale volo di oltre cinque ore. Inoltre, la European Air Charter ha deciso di riorganizzare i voli successivi, compreso il volo in questione, su un aeromobile sostitutivo.
Il rinvio pregiudiziale
Il Tribunale del Land con sede in Düsseldorf si chiede se tale decisione autonoma della European Air Charter implichi che tale compagnia aerea non possa avvalersi della circostanza eccezionale sopravvenuta nel volo precedente. Tale giudice ha pertanto interrogato il Tribunale dell’Unione europea al riguardo.
Risponde il vettore in assenza di un obbligo
Il Tribunale risponde che la compagnia aerea non può avvalersi della circostanza eccezionale in esame che ha inciso su un volo precedente nell’ambito di una rotazione qualora la sua decisione autonoma di attendere i passeggeri in ritardo a causa dei controlli di sicurezza costituisca la causa determinante del ritardo del volo successivo e purché tale decisione non fosse inevitabile per il vettore aereo interessato, in particolare alla luce di un obbligo legale, profilo che spetta al Tribunale del Land con sede in Düsseldorf verificare.
La scelta tra i contrapposti diritti dei passeggeri
In ogni caso, la compagnia aerea non può avvalersi dell’interesse dei passeggeri del volo precedente a essere trasportati entro un termine ragionevole. Infatti, non spetta a essa bilanciare gli interessi dei diversi gruppi di passeggeri coinvolti. Con la conseguenza che tali scelte comportano la dimostrazione di quale sia stata la causa preminentemente determinante del ritardo nel caso di rotazione di aerei nel medesimo scalo.

