Il pubblico ministero, quando acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente, debba annotare "immediatamente" nel registro ex articolo 335 del Cpp gli "elementi identificativi dell'ente" unitamente, ove possibile, alle generalità del suo rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito.

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 5 gennaio 2026 n. 143 Presidente Giordano; Relatore Di Geronimo; Pm - conforme - Gargiulo

LE MASSIME

Società e imprese - Responsabilità amministrativa degli enti - Pubblico ministero - Reato presupposto della responsabilità degli enti - Procedimento contro persona giuridica - Obbligatorietà dell'azione penale del pubblico ministero. (Costituzione, articolo 112; Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 24 e seguenti, 55)

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ex articolo 112 della Costituzione, è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale. Pertanto, il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento.

Misure cautelari - Principi generali - Adeguatezza e proporzionalità della misura - Concorrente responsabilità penale dell'autore del reato presupposto e responsabilità amministrativa dell'ente - Valutazione complessiva. (Cpp, articolo 275; decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 45 e seguenti)

Nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell'ente.

In una vicenda in cui il pubblico ministero non aveva contestato l'illecito amministrativo, pur essendosi in presenza di reati presupposto che [astrattamente] lo avrebbero consentito, la Corte di cassazione ha affermato che l'iscrizione dell'illecito amministrativo sarebbe obbligatoria.

Questo il principio di diritto: «In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che ...

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