Illecito condominiale, a risponderne può essere chiamato l’uno o l’altro degli autori
La Cassazione, ordinanza n. 17237 depositata oggi, con un principio di diritto ha chiarito che “non deve aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto”
Se un condomino aggiunge il proprio a un precedente illecito condominiale non può per questo andare esente da responsabilità, potendo il condominio indifferentemente rivalersi nei confronti dell’uno o dell’altro. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17237 depositata oggi, con la quale ha accolto il ricorso del proprietario di un appartamento che, tra l’altro, lamentava la riduzione di luce della finestra posta sulla scala per via della parziale chiusura della stessa con alcuni pannelli.
Secondo la Corte territoriale che aveva accolto solo parzialmente la doglianza gli elementi in cartongesso erano stati collocati dalla convenuta su una vetrata già oscurata per la presenza di pannelli messi lì dal confinante. Mentre la collocazione del controsoffitto non avrebbe aggravato la riduzione di luminosità del vano scala.
Il ricorrente ha sostenuto che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che la collocazione dei pannelli sulla parete vetrata, non avesse ridotto la luminosità del vano scala, rispetto alla situazione precedente, poiché l’oscuramento era già stato operato dal terzo condomino, con l’apposizione di pannelli, dalla sua parte. Così ragionando, infatti, si violavano i pacifici principi di diritto in materia di responsabilità per fatto illecito, nell’ipotesi in cui sia compiuto dall’azione concorrente di più soggetti.
Il motivo è stato accolto dalla Suprema corte. Per i giudici di legittimità la Corte di appello non si è espressa “sulla materialità” dell’illecito, considerato che “la priorità dell’autore del fatto era comunque irrilevante”. Come già chiarito in precedenza, infatti, in tema di rapporti tra condomini, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per la eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, “non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell’addebitato proprio abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune” (n. 1757/1987).
La Cassazione ricorda poi che l’art. 2043 cod. civ. fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, e il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il “fatto dannoso”. La prima norma si riferisce al soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda invece la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà (6041/2010).
Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “Anche in tema di rapporti condominiali, del fatto illecito di un condomino che si aggiunga al fatto illecito di altro condomino nei confronti della cosa comune può essere chiamato a rispondere indifferentemente l’uno o l’altro degli autori, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto”.
La Cassazione ha accolto anche gli altri motivi, relativi all’omessa pronuncia sul regolamento condominiale e su modifiche agli infissi non autorizzate.