Illegittima l’introduzione di un generico obbligo vaccinale
Secondo la Consulta devono essere specificate le patologie che si intendono contrastare
La Corte costituzionale torna sul tema vaccini e Costituzione, sul quale si era soffermata pochi giorni fa con il deposito delle motivazioni delle decisioni prese sul versante Covid. E lo fa, con la sentenza n. 25 scritta da Nicolò Zanon, per chiarire che quando intende imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendono contrastare.
La Consulta si è pronunciata su una questione sollevata dal Gup del Tribunale militare di Napoli, in un caso riguardante l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all’estero, e ha dichiarato illegittimo l’articolo 206-bis del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre «profilassi vaccinali» non precedentemente individuate in via legislativa, ma affidate a fonti secondarie oppure ad atti amministrativi.
Punto di riferimento è l’articolo 32 della Costituzione che stabilisce l’impossibilità di assoggettare a un «determinato» trattamento sanitario se non per espressa disposizione di legge. Dove, sottolinea la sentenza depositata ieri, la previsione di un obbligo di profilassi vaccinale che non specifichi per quale scopo (cioè per prevenire l’infezione da quale malattia) la somministrazione è pretesa non può che rendere indeterminato il trattamento sanitario imposto, e dunque vanificato quel carattere di precisione richiesto dalla norma costituzionale.
«D’altra parte - ricorda la Corte-, lo stesso legislatore, quando ha voluto introdurre obblighi vaccinali, da ultimo anche con l'assoggettamento di alcune categorie professionali, compreso il personale del comparto difesa, e degli ultracinquantenni, alla vaccinazione obbligatoria contro l’infezione da Covid-19 (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023), lo ha fatto mediante l’individuazione del vaccino relativo alla patologia che si intende contrastare».
Solo così, nella lettura della Corte, si realizza il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva: decidere da quale specifica patologia, prosegue la sentenza, si intende difendere la collettività ricorrendo a questo trattamento è il primo, indispensabile passaggio «nell’ambito del percorso che il legislatore compie, assumendosene la responsabilità, verso l'obbligo vaccinale, e garantisce altresì la necessaria conoscibilità del trattamento imposto».