Illegittima la lista per le elezioni comunali se la candidatura è diversa da quella delle sottoscrizioni
La lista per le elezioni comunali è giuridicamente presentata, non dai partiti o movimenti politici, bensì dai sottoscrittori. Ed è prescritto che unitamente alla presentazione della lista vada prodotta anche una dichiarazione di accettazione della candidatura. Nel caso di indicazione di due delegati questa è correlata unicamente alla successiva attività di designazione dei rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.
La sentenza - Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio orientamento con la sentenza n. 5346/2020 sul perimetro giuridico della "relazione legittimante" tra la volontà espressa dai sottoscrittori e la validità della presentazione della lista. Il principio affermato è che l'incongruenza tra la lista dei candidati riportata nell'atto principale e quella riportata negli atti separati di sottoscrizione "vizia" in maniera irrimediabile la presentazione della lista in quanto non consente di attribuire ai sottoscrittori della lista l'univoca volontà di sostenere la lista, nella sua composizione definitiva.
L'interpretazione della disciplina – Sulla presentazione delle liste per le elezioni comunali l'articolo 32 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (Dpr 570/1960) prescrive che la lista sia "presentata dai sottoscrittori" non assegnando, di conseguenza, alcuna prevalente soggettività giuridica al partito. Da ciò discende che sono l'insieme degli elettori sottoscrittori della lista e il candidato espresso, libero di accettare o meno la designazione, i veri soggetti giuridici titolari di poteri e oneri.
La scelta del candidato – L'introduzione in lista un candidato equivale a una scelta di natura politica, che però una volta aperta alla sottoscrizione dei cittadini elettori diventa giuridicamente – come dice il Consiglio di Stato – "condizione legittimante" della presentazione della lista. Per cui l'incongruenza tra la lista dei candidati dell'atto principale e quella contenuta negli atti separati di sottoscrizione vizia la presentazione stessa della lista. La discrasia impedisce di attribuire ai sottoscrittori la volontà unica di sostenere la lista nella sua composizione definitiva spezzando il nesso di legittimazione relativamente, non all'astratta entità oggettiva, ma alla sua concreta composizione soggettiva.
Consiglio di Stato - Sezione III - Sentenza 1 settembre 2020 n. 5347