La “particolare tenuità del fatto” non può essere invocata quando la sicurezza delle persone in mare viene messa a rischio dalla mancanza di salvagenti per tutti e questo anche se non si verifica un incidente concreto. Questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 16652/26. Gli Ermellini hanno messo la parola fine alla vicenda giudiziaria di un soggetto, comandante di un’imbarcazione accusato di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza della navigazione.
I fatti
La vicenda risale al 28 settembre 2019, quando l’imbarcazione è stata intercettata nelle acque di Santa Maria di Leuca. Durante il controllo della Guardia Costiera, erano emerse due criticità fondamentali: la barca trasportava sei persone, ma a bordo erano presenti solo cinque salvagente. Inoltre, il peschereccio stava navigando nel Mar Ionio, nonostante l’autorizzazione fosse limitata al solo Mar Tirreno.
La linea della difesa
L’imputato (comandante dell’imbarcazione), nato in Svizzera nel 1964, aveva tentato di ribaltare la sentenza del Tribunale di Lecce del 2023 attraverso sei diversi motivi di impugnazione. La difesa, ha cercato di derubricare l’accaduto a fatto di “particolare tenuità” (ex articolo 131-bis cp), sostenendo che non vi fosse stato un pericolo concreto e richiamando normative sulla pesca ravvicinata per giustificare lo sconfinamento.
Il verdetto della Cassazione: “Pericolo per l’incolumità altrui”
Gli Ermellini non hanno però accolto queste tesi. Nelle motivazioni scritte si legge che la mancanza di un dispositivo di salvataggio per tutti i passeggeri “non è circostanza banale”, poiché in caso di emergenza qualcuno sarebbe rimasto senza protezione. La Corte ha definito “manifestamente infondati” i dubbi sulla gravità del fatto. Non sono bastati i riferimenti alla comprovata esperienza del comandante o alla presenza di una zattera di salvataggio per mitigare il giudizio: la condotta è stata bollata come segnata da una certa “spregiudicatezza”, anche alla luce dei precedenti penali dell’uomo.
Le conseguenze
Oltre alla conferma della condanna per la violazione dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione, il comandante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Niente da fare anche per la richiesta di prescrizione del reato: l’inammissibilità del ricorso ha precluso alla Corte ogni possibilità di dichiarare l’estinzione del reato.

