Blocco navale, rafforzamento della cooperazione con Frontex per il controllo dei confini marittimi e terrestri, ritorno del 'modello Albania', stretta sui requisiti per la protezione complementare e per i ricongiungimenti familiari, ed espulsioni anche per chi partecipa a rivolte nei Cpr. Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta dei Ministri Piantedosi e Nordio, un Ddl che contiene una stretta su immigrazione e protezione internazionale, con la raccomandazione che il Parlamento lo approvi rapidamente.
Il provvedimento, spiega la nota di Palazzo Chigi, introduce una riforma organica volta a potenziare gli strumenti di contrasto all’immigrazione illegale e a garantire una gestione più rigorosa dei flussi migratori. Si compone di due parti: la prima introduce norme che entreranno in vigore con la pubblicazione della legge in “Gazzetta”; la seconda dà una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi, di decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive UE e all’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari.
“Abbiamo mantenuto un altro impegno – ha commentato al Presidente Meloni -, cioè la possibilità in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposte all’interdizione anche in paesi terzi”.
Tra i provvedimenti centrali il cosiddetto blocco navale ossia “l'interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali“ - per 30 giorni prorogabili non oltre sei mesi - nei casi di ”rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini” ed “emergenze sanitarie di rilevanza internazionale”.
I migranti a bordo delle imbarcazioni “possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, dove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza”.
Nel caso di violazione dell'interdizione si applica una sanzione da 10.000 a 50.000 euro. La “responsabilità solidale” si estende “all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave”. Se c’è una reiterazione scatta la confisca della nave si procede immediatamente a “sequestro cautelare”.
Sui ricongiungimenti familiari la delega al governo “specifica i criteri per l'identificazione dei familiari che hanno titolo al ricongiungimento, al fine di limitare l’abuso dello strumento e di garantire che l’accesso ai benefici sia riservato a chi versi in condizioni di oggettiva vulnerabilità e privo di adeguato sostegno nel Paese d’origine”. Per evitare l’uso strumentale delle norme sui legami familiari”, il ddl - spiega il comunicato finale di Palazzo Chigi - “introduce criteri di maggior rigore rispetto agli attuali”.
Diventano più stringenti anche le condizioni per ottenere la protezione complementare (ovvero il permesso di soggiorno rilasciato a stranieri che non ottengono l’asilo politico), è escluso il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati che comportano la pericolosità sociale del richiedente. Sono quattro i criteri cumulativi necessari: avere un periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, una conoscenza ’certificata’ della lingua italiana, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari ed una disponibilità finanziaria analoga a quella richiesta per i ricongiungimenti familiari.
Si ampliano infine i casi in cui il giudice, con sentenza di condanna per gravi reati, può disporre l'espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato membro Ue. Tra i motivi per i quali il magistrato potrà espellere lo straniero, ci sono anche la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, i reati contro la famiglia e la partecipazione a rivolte nei Centri di permanenza per il rimpatrio.
IL COMUNICATO DI PALAZZO CHIGI
Contrasto all’immigrazione illegale e “blocco navale”
Il testo valorizza le misure di prevenzione alle frontiere, attuando una strategia di difesa dei confini che mira a ridurre drasticamente le partenze irregolari.
- Gestione delle crisi e interdizione delle acque territoriali: in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1359, vengono definite procedure specifiche per affrontare situazioni di afflusso massiccio e strumentalizzato di migranti, con la possibilità di interdire l’attraversamento delle acque territoriali a navi in presenza di minacce gravi per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
- Disciplina del trattenimento: vengono normate in modo compiuto le modalità di trattenimento dello straniero nelle more delle procedure di esame della domanda di protezione.
- Espulsione giudiziale: si ampliano le ipotesi in cui il giudice, con sentenza di condanna, può disporre l’espulsione o l’allontanamento dello straniero ed è prevista una procedura accelerata per l’esecuzione delle espulsioni di stranieri detenuti.
- Monitoraggio delle frontiere esterne: viene istituito un sistema di sorveglianza integrata che permette di agire preventivamente sulle rotte migratorie, rafforzando la cooperazione con le agenzie europee (Frontex) per il controllo dei confini marittimi e terrestri.
- Procedura di rimpatrio alla frontiera: si introduce una procedura accelerata che si svolge direttamente presso i valichi o nelle zone di transito, permettendo l’allontanamento immediato dei soggetti provenienti da Paesi sicuri o con domande manifestamente infondate.
Requisiti stringenti per la protezione complementare e i ricongiungimenti familiari
Per evitare l’uso strumentale delle norme sui legami familiari, il disegno di legge introduce criteri di maggior rigore rispetto agli attuali.
- Protezione complementare: sono definite con precisione le condizioni che dimostrano l’effettiva esistenza di vincoli familiari e di integrazione sociale. L’accertamento deve basarsi sulla natura effettiva dei legami, sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull’esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese d’origine, impedendo il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati che comportano la pericolosità sociale del richiedente.
- Ricongiungimenti familiari: la delega al Governo specifica i criteri per l’identificazione dei familiari che hanno titolo al ricongiungimento, al fine di limitare l’abuso dello strumento e di garantire che l’accesso ai benefici sia riservato a chi versi in condizioni di oggettiva vulnerabilità e privo di adeguato sostegno nel Paese d’origine.
Modifiche al Testo unico immigrazione e protezione internazionale
Le norme immediatamente precettive intervengono su diverse criticità del sistema attuale.
- Accoglienza e revoca delle misure: le prestazioni di accoglienza vengono condizionate all’effettiva permanenza del richiedente nel centro assegnato. La violazione delle regole di convivenza o la disponibilità di mezzi economici sufficienti comporteranno la revoca immediata o l’obbligo di rifusione dei costi sostenuti dallo Stato.
- Sanzioni e controlli: vengono inasprite le sanzioni per l’inosservanza degli ordini di allontanamento e potenziati i poteri di accertamento della polizia giudiziaria per l’identificazione di chi occulta la propria identità o nazionalità.

