Osserva in sentenza il Tribunale di Rovereto (sentenza 14 ottobre 2026 n. 193) come l’azione ex articolo 844 del codice civile abbia natura reale, e vada quindi proposta nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, qualora con essa l’attore miri a ottenere un divieto definitivo delle immissioni, previo accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e futura, al diritto alla produzione di determinate immissioni.

Il risarcimento del danno

La stessa azione ha invece natura personale, rientrante nello schema del risarcimento del danno in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c., allorché con essa l’attore miri unicamente a vietare all’autore materiale delle immissioni la loro produzione, in quanto soggetto non legittimato (o perché mero detentore o perché comproprietario dell’immobile) ad intervenire per l’eliminazione di tali immissioni.

In tale ultima prospettiva è privo di legittimazione passiva il detentore dell’immobile, responsabile delle immissioni, rispetto alla domanda di realizzazione di opere, funzionali all’eliminazione di tali immissioni, che intervengano sulla struttura dell’immobile. 

I due piani di tutela

In materia di immissioni vengono in gioco due diversi piani di tutela.

Vi è anzitutto un piano pubblicistico, regolato da norme di diritto pubblico, prima fra tutte la L. n. 447/1995 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e i relativi decreti attuati, che opera nell’ambito dei rapporti verticali fra Pa e privati e che ha come scopo la tutela di interessi collettivi, quali la salute pubblica, la salubrità dei luoghi e dell’ambiente. 

I limiti pubblicistici si basano sul cosiddetto criterio differenziale e stabiliscono, in estrema sintesi, che le immissioni all’interno degli ambienti abitativi non possono essere superiori: - a 5dB per il periodo diurno; - a 3 dB per il periodo notturno. 

Il secondo piano di tutela è quello privatistico: esso è regolato da norme di diritto privato, in specie dall’art. 844 c.c., e viene in rilievo nell’ambito dei rapporti orizzontali fra privati (in specie nei cd. rapporti di vicinato).

Il limite privatistico è costituito dalla soglia della “normale tollerabilità”: in base a tale criterio, quindi, sono lecite, e vanno dunque sopportate, le immissioni provenienti dal fondo del vicino che, avuto a riguardo alla condizione dei luoghi, non superano la soglia della normale tollerabilità; sono invece illecite, e debbono pertanto essere limitate e finanche inibite, le immissioni che superano detta soglia. 

Con la precisazione che il criterio della “normale tollerabilità” è elastico, dunque mai assoluto, e relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono a innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale. Spetta pertanto al Giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità.

Tollerabilità con riferimento all’uomo medio

Se ne deduce che la normale tollerabilità deve essere valutata avendo a riferimento l’uomo medio, tenendo conto della condizione dei luoghi e, dunque, della specifica situazione ambientale, delle abitudini degli abitanti, della rumorosità di fondo. 

Il criterio della priorità dell’uso di cui al comma secondo dell’art. 844 c.c., invece, è solo sussidiario e facoltativo e a esso il Giudice può fare ricorso solo nei casi in cui il giudizio di comparazione tra le opposte esigenze in conflitto presenti profili di complessità.

Conclusioni

Nonostante si tratti di piani distinti, il criterio differenziale (piano pubblicistico) e la soglia della normale tollerabilità (piano privatistico) sono interferenti fra loro posto che, se è vero che il rispetto dei limiti pubblicistici (e quindi del criterio differenziale) non esclude che l’immissione sia comunque intollerabile, è anche vero che nel caso di superamento dei limiti pubblicistici l’immissione è sempre intollerabile.

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