Chi invochi la cessazione delle immissioni acustiche e chieda il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare il superamento della normale tollerabilità e la concreta riconducibilità delle emissioni alla attività del convenuto e l’effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato.
La presenza di una pluralità di esercizi commerciali e di altre fonti di rumorosità nella stessa area impedisce di attribuire al convenuto la responsabilità per il complessivo rumore ambientale.
Non basta il disagio soggettivo
Il disagio soggettivo è insufficiente a fondare una pretesa risarcitoria occorrendo la prova di un danno concreto alla persona o alla sfera patrimoniale. È legittimo il rigetto della domanda quando la prova testimoniale risulti insufficiente e la Ctu individui in altre fonti le principali cause della rumorosità lamentata. Lo precisa il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 2817 pubblicata il 10 agosto 2026.
Prova della provenienza delle immissioni
L’attrice aveva individuato nel wine bar la fonte esclusiva delle molestie lamentando musica ad alto volume, affollamento notturno, occupazione di spazi esterni e comportamenti degli avventori. Tuttavia, l’istruttoria testimoniale aveva restituito un quadro più articolato caratterizzato dalla presenza di numerosi altri esercizi commerciali e di un distributore automatico di alimenti e bevande, aperto ininterrottamente, situato nell’edificio dell’attrice. La Ctu, attraverso i sopralluoghi e misurazioni fonometriche, ha escluso che dalla attività della convenuta provenissero emissioni sonore disturbanti individuando invece nel traffico veicolare e negli avventori del locale H24 le principali fonti della rumorosità percepita nell’abitazione attorea.
La decisione evidenzia l’importanza della prova tecnica nei giudizi aventi ad oggetto immissioni acustiche, soprattutto quando il contesto urbano presenti molteplici sorgenti sonore concorrenti.
Non è sufficiente dimostrare che un locale sia frequentato fino a tarda notte o che alcuni avventori si trattengano all’esterno. Occorre stabilire, con elementi oggettivi, che proprio quella attività costituisca la fonte delle emissioni eccedenti la normale tollerabilità.
Il danno non può essere presunto dal semplice disturbo
La pronuncia affronta anche il profilo risarcitorio escludendo qualsiasi automatismo tra la lamentata rumorosità e il diritto al risarcimento. Anche quando siano dedotte conseguenze sulla salute, riposo o qualità della vita, il danno deve essere allegato e provato nella sua concreta consistenza.
Nel caso di specie, l’attrice non aveva prodotto rapporti delle forze dell’ordine, rilievi effettuati durante le ore notturne e documentazione idonea a dimostrare l’intensità delle emissioni provenienti dal locale né certificazioni mediche attestanti un pregiudizio alla salute. La sola prova testimoniale non è stata ritenuta sufficiente, anche perché proveniente, per una parte significativa, da un soggetto legato da rapporto di parentela con l’attrice e comunque inidonea a superare le risultanze tecniche.
La sentenza ribadisce la distinzione tra fastidio soggettivo e danno risarcibile. La percezione di rumori sgradevoli, specie in un contesto urbano caratterizzato da intensa attività commerciale e traffico veicolare, non comporta automaticamente la lesione di un diritto della persona. Per ottenere il risarcimento occorre dimostrare un pregiudizio serio, concreto e causalmente riconducibile alla condotta del convenuto.
Analoga esigenza probatoria riguarda il danno patrimoniale derivante dalla pretesa diminuzione del valore dell’immobile, che non può essere semplicemente quantificato in una percentuale del valore del bene senza dimostrare l’effettivo deprezzamento e il nesso causale con le immissioni.

