Precisa in sentenza il Tribunale di Tivoli (sentenza 6 febbraio 2026 n. 136) come, in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non sia ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trovi applicazione l’articolo 1489 del codice civile in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore...
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