Afferma in sentenza il Tribunale di Pescara (sentenza 2 ottobre 2026 n. 1047) il principio di diritto secondo cui, chi abbia acquistato un immobile mediante una scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3, c.c., ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c....
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