Sì alla sospensione per cinque mesi dell’avvocato che, anche al di fuori dell'attività professionale, per anni omette di adempiere alle obbligazioni derivanti da sentenze a lui sfavorevoli, costringendo il creditore e un collega avvocato a promuovere numerose iniziative esecutive, contrastate da ripetute opposizioni ritenute di carattere dilatorio. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 20982 depositata oggi, confermando la decisione del Consiglio nazionale forense.
Il procedimento disciplinare nasceva dall’esposto di un avvocato che lamentava di non essere riuscito a ottenere il pagamento delle somme riconosciutegli da diverse sentenze passate in giudicato nei confronti di un collega del Foro di Catanzaro. I crediti riguardavano sia importi dovuti a un cliente dell’esponente sia compensi spettanti allo stesso esponente quale difensore antistatario.
Il ricorrente era stato, quindi, sottoposto a un procedimento disciplinare “per avere volontariamente e reiteratamente mancato di osservare le regole di condotta deontologica e per avere agito in violazione del dovere di correttezza, probità, dignità e decoro anche al di fuori dell’attività professionale, a) opponendo reiterate istanze di revisione contro i provvedimenti giudiziari a lui sfavorevoli con finalità evidentemente dilatorie; b) per non aver tenuto nei confronti di un Collega un comportamento ispirato a lealtà e correttezza, non avendo spontaneamente adempiuto alle obbligazioni nascenti anche dalle richiamate sentenze; c) per aver compromesso l’affidamento parziale di terzi sull’adempimento delle obbligazioni, avendo dato concretamente forma – con un parziale acconto – alla aspettativa dell’esponente sull’adempimento del debito e costringendo quest’ultimo a inoltrare nuovi solleciti formali e, poi, un nuovo atto di precetto”. Tutto questo in violazione degli art. 9, 19 e 64 del Codice Deontologico Forense, per un periodo che andava dal 2015 fino al maggio 2018, con “condotta perdurante”.
Nel corso del procedimento l’incolpato sostenne che parte delle controversie esecutive si era chiusa con accordi e transazioni e che, quindi, non vi fosse più alcun inadempimento rilevante. Tuttavia, il Consiglio nazionale forense, e poi la Cassazione, hanno rilevato che non era stata fornita prova di una definizione complessiva dei debiti e che le opposizioni accolte riguardavano soltanto questioni formali, senza eliminare la sostanza delle pretese creditorie.
Secondo il ricorrente, poi, il semplice mancato pagamento di un debito non bastava a integrare l’illecito disciplinare previsto dall’articolo 64 del Codice deontologico forense, essendo necessario dimostrare anche una concreta lesione del decoro e della reputazione professionale dell’avvocato. Le Sezioni Unite hanno dichiarato la censura inammissibile, osservando che il CNF non aveva sanzionato il professionista per il solo inadempimento, ma per una condotta complessiva caratterizzata da reiterati mancati pagamenti, promesse di saldo non mantenute, pluralità di precetti ed esecuzioni e violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti di un collega. Si tratta quindi di una valutazione unitaria del comportamento, idonea a integrare la violazione degli articoli 9, 19 e 64 del Codice deontologico.
Respinta anche l'eccezione di prescrizione. Il CNF, con valutazione confermata dalle Sezioni Unite, ha qualificato l’inadempimento come illecito permanente e, non essendo stata provata la cessazione della condotta, ha individuato il dies a quo nella decisione disciplinare di primo grado del 2021.

