Civile

Impugnazione lodo arbitrale, il provvedimento istruttorio non determina il passaggio dalla fase rescissoria a quella rescindente

Né, può ritenersi idoneo ad attribuire natura decisoria e conclusiva della prima fase del giudizio la circostanza che la Corte d'appello abbia provveduto all'istruttoria della causa. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 1463/2021

di Andrea Alberto Moramarco

Nel procedimento di impugnazione del lodo arbitrale, la mera delibazione dei motivi di nullità del lodo arbitrale non determina il passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria. Né, può ritenersi idoneo ad attribuire natura decisoria e conclusiva della prima fase del giudizio la circostanza che, a seguito della delibazione, la Corte d'appello abbia provveduto all'istruttoria della causa. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 1463/2021.

La vicenda
La controversia oggetto della decisione riguarda l'impugnazione di un lodo arbitrale, relativo alla definizione dei rapporti tra due ex socie in merito a numerosi prelevamenti effettuati da entrambe dal conto corrente della società. Il lodo veniva impugnato in quanto due arbitri avevano stipulato in precedenza un contratto con il commercialista della società. La Corte d'appello per fare luce sulla situazione aveva emanato un provvedimento istruttorio, ritenendo alla fine indifferente ai fini del giudizio arbitrale l'esistenza di un previo rapporto contrattuale tra gli arbitri e il commercialista.
L'ex socia che aveva impugnato il lodo, tuttavia, ricorreva in Cassazione ritenendo che il provvedimento istruttorio avesse di fatto aperto la fase rescindente del procedimento di impugnazione e che, pertanto, la Corte d'appello non avrebbe potuto confermare l'esito del lodo arbitrale.

La decisione
La questione viene risolta però dai giudici di legittimità in senso sfavorevole alla ricorrente. La Suprema corte spiega che il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi: la prima, detta rescindente, è finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e si conclude con l'annullamento del medesimo; la seconda, detta rescissoria, fa seguito all'annullamento ed è caratterizzata dalla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella fase rescindente alla Corte d'appello non è consentito procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento di eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, per errori "in procedendo" o per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'articolo 829 cod. proc. civ.. Nella fase rescissoria, invece, al giudice è consentito riesaminare il merito delle domande, nei limiti del "petitum" e della "causa petendi" dedotti dinanzi agli arbitri.
Tuttavia, se durante la fase rescindente la Corte d'appello - come è accaduto nel caso di specie - dopo aver delibato sulla fondatezza di uno o più motivi di impugnazione del lodo arbitrale, provveda all'istruttoria della causa, non può comunque ritenersi che tale provvedimento possa perciò solo essere idoneo ad assumere valenza decisoria e, dunque, in grado di concludere la fase rescindente, trattandosi pur sempre di provvedimento revocabile, ai sensi dell'articolo 177 cod. proc. civ.

In sostanza, conclude il Collegio, «solo l'eventuale accoglimento anche di un solo motivo di nullità dà luogo, in virtù del principio di indivisibilità del lodo arbitrale» al «necessario passaggio alla fase rescissoria, non determinandosi tale conseguenza ove la valutazione del giudice si limiti ad una mera delibazione dei medesimi motivi di nullità».

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