La disciplina che impone il trasferimento dell’impugnazione proposta ai soli effetti civili al giudice civile si applica soltanto ai procedimenti nei quali la costituzione di parte civile è avvenuta dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina del d.lgs. n. 150 del 2022. Nei procedimenti precedenti continua ad applicarsi il regime previgente. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con sentenza 27474 del 2026, applica in modo chiaro un principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 38481/2023 sulla disciplina transitoria della Riforma Cartabia, che ha stabilito come la nuova disciplina trovi applicazione esclusivamente nei procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022. La decisione, infatti, si fonda sull’articolo 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto appunto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, che disciplina il trasferimento delle impugnazioni proposte ai soli effetti civili al giudice civile. La Corte ribadisce che il giudice penale deve verificare la data di costituzione della parte civile e ed esclude, nel caso di specie, il trasferimento al giudice civile perché anteriore al 30 dicembre 2022.
La vicenda
Dopo una pronuncia assolutoria di primo grado, la parte civile aveva proposto impugnazione limitatamente agli interessi risarcitori. Nel giudizio di legittimità veniva eccepita l’incompetenza funzionale del giudice penale, sostenendo che il processo avrebbe dovuto proseguire davanti al giudice civile secondo la disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia.
La Cassazione
La Corte ha verificato la data della costituzione di parte civile e ha accertato che essa era anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina. Ha quindi escluso l’applicabilità del nuovo meccanismo di trasferimento, confermando che il procedimento restava disciplinato dal regime precedente e rigettando il ricorso.

