Per far decorrere il termine breve d’impugnazione, è sufficiente depositare le ricevute PEC della notifica della sentenza in formato pdf con attestazione di conformità; non servono i file originali .eml o .msg. Lo ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16918/2026.

La vicenda nasce dalla vendita di cinque macchine agricole da parte di una Srl a una società di leasing, che le aveva acquistate per concederle in locazione finanziaria a un imprenditore agricolo. Dopo la conclusione dell’operazione, però, la società di leasing comunicò che l’utilizzatore non era stato ritenuto meritevole del finanziamento e dichiarò risolto il contratto. La Srl, ritenendo comunque dovuto il corrispettivo della vendita, ottenne un decreto ingiuntivo per circa 70 mila euro. La società di leasing propose opposizione e il Tribunale di Piacenza le diede ragione, revocando il decreto. La decisione è stata poi confermata dalla Corte d’appello di Bologna, che ha respinto l’impugnazione della venditrice.

Proposto ricorso, la Cassazione l’ha dichiarato inammissibile per tardività dell’impugnazione. Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione - si legge nella decisione che sul punto afferma un principio di diritto - la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato “*.eml” o “*.msg” (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.

E, nel caso di specie, la controricorrente ha documentato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, “depositando copia informatica in formato *.pdf, corredata dell’attestazione di conformità agli originali informatici, da cui sono stati tratti dei file contenenti la sentenza d’appello, e della prova dell’avvenuta notificazione di essa, a mezzo PEC”.

La notifica, dunque, conclude la Corte, presenta tutti i requisiti considerati sufficienti dalla giurisprudenza per rendere possibile la decorrenza del termine c.d. breve di impugnazione. Né è dato ravvisare alcuna “compromissione del diritto di difesa di parte ricorrente”, considerato che la sentenza “è stata notificata nella sua interezza con, al suo interno, l’indicazione dei nomi delle parti e dei loro difensori e del relativo numero e r.g.”.

 

 

 

 

 

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