Civile

In appello il giudice può nominare lo stesso consulente utilizzato in primo grado

Resta salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione gli eventuali e specifici dubbi circa la sua obiettività e l’imparzialità

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di Mario Finocchiaro

Non esistendo alcun espresso divieto al riguardo, il giudice ben può, nel giudizio d’appello, nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione gli eventuali e specifici dubbi circa la obiettività e l’imparzialità del consulente stesso. Alla ricusazione del CTU (articolo 63 Cpc) si estende, comunque, la norma di cui all’articolo 53 Cpc a proposito della decisione adottabile dal giudice competente...