Civile

In caso di cessione del contratto di locazione è responsabile il cedente se il nuovo inquilino non paga

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Locazioni - Cessioni d'azienda - Cessioni di locazioni a catena - Responsabilità solidale.
Nell'ipotesi di cessione di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile dove viene esercitata l'azienda, il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione o locazione dell'azienda. Tuttavia lo stesso può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo. Nel caso di plurime cessioni "a catena" caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, si configura tra tutti i cedenti "intermedi" del contratto stesso un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in mancanza di una limitazione ex lege, si applica la regola della presunzione di solidarietà, in virtù della quale tutti i cedenti non liberati dal locatore risponderanno in solido tra loro dell'obbligazione inadempiuta.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 8 novembre 2019 n. 28809

Locazione – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) – Immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione – Diritti e obblighi delle parti – Sublocazione e cessione della locazione – In genere - Cessione del contratto di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile adibito ad attività aziendale - Obbligo del cedente al pagamento del canone - Persistenza - Fondamento - Rinnovazione tacita del contratto - Ininfluenza.
In caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda è esercitata, il locatore, in caso di inadempimento del cessionario, può agire, ex articolo 36 della legge n. 392 del 1978, nei confronti del cedente per il pagamento del canone, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo, senza che assuma alcun rilievo la dilatazione temporale del vincolo obbligatorio per l'intervenuta rinnovazione tacita del contratto.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 30 settembre 2015 n. 19531

Locazione – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) – Immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione – Diritti e immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione – Diritti e obblighi delle parti – Sublocazione e cessione della locazione – In genere - Cessione di azienda e contestuale cessione della locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 - Esperibilità delle azioni da parte del locatore nei confronti del cedente - Presupposto - Inadempimento del cessionario - Necessità - Avvenuta rinnovazione tacita della locazione - Irrilevanza.
In caso di cessione del contratto di locazione (contestuale alla cessione dell'azienda) effettuata ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 senza il consenso del locatore, tra il cedente e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell'immobile, esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero "beneficium ordinis", che consente al locatore di rivolgersi al cedente, con l'esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto, solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo conduttore; né rileva l'avvenuta rinnovazione tacita del contratto di locazione, che, in quanto tale, non comporta la nascita di un nuovo contratto ma solo la prosecuzione del precedente, che rimane identico nel suo contenuto.
•Corte di cassazione, sezione VI c ivile, ordinanza 12 novembre 2015 n. 23111

Locazione - Sublocazione e cessione - Legittimità - Uso diverso da abitazione - Legge n. 392/1978 - Azienda - Avviamento commerciale.
È legittima la sublocazione dell'immobile adibito a uso diverso da abitazione quando venga insieme ceduta (anziché locata) l'azienda, in considerazione sia della formulazione dell'art. 36 legge n. 392/1978, in cui l'affitto o la cessione dell'azienda non sono indicati in posizione di necessaria corrispondenza rispettivamente con le ipotesi della sublocazione o della cessione del contratto di locazione, che della ratio legis, che consiste nell'agevolare il trasferimento delle aziende esercenti la loro attività in immobili condotti in locazione dall'imprenditore e di tutelare l'avviamento commerciale.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 19 gennaio 2010 n. 685

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