Il lavoratore in malattia per depressione e attacchi di panico può svolgere attività esterne che, anziché ostacolarne la guarigione, contribuiscano al recupero dell’equilibrio psicofisico. In particolare, è stata considerata compatibile e anzi giovevole al decorso della malattia la realizzazione di brevi interviste amatoriali per strada, sul tema della qualità della vita a Milano per conto di una associazione culturale, da parte di una impiegata in un call center. Lo ha confermato la Cassazione con l’ordinanza n. 13727 depositata l’11 maggio 2026.

La Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, aveva dichiarato illegittimo - per insussistenza del fatto - il licenziamento intimato da una Cooperativa per lo svolgimento, durante l’assenza per malattia, di altra attività con conseguente reintegra e condanna al pagamento di un’indennità corrispondente a 12 mensilità dell’ultima retribuzione.

Secondo la Corte territoriale: “non erano emersi elementi tali da far ritenere l’attività svolta dalla lavoratrice (consistente in occasionali e semplici interviste amatoriali di pochi minuti su fatti di pubblica utilità quanto al vivere nella città di Milano) quale vera e propria attività lavorativa”. Mentre, la mansione assegnata alla lavoratrice - operatrice al CUP di azienda ospedaliera - aveva riacutizzato la forma depressiva (con ripresa di episodi di attacco di panico durante il lavoro) e l’attività svolta per l’associazione socio-culturale non poteva essere assimilata all’intensa prestazione lavorativa svolta in ufficio. Né del resto era emersa una fraudolenta simulazione della malattia o un possibile ritardo nel rientro imputabile all’altra attività. Al contrario, il CTU, nominato in grado di appello, aveva sottolineato che l’attività “ludica” svolta aveva un effetto benefico al miglioramento del tono dell’umore.

La Sezione Lavoro ricorda che grava sul datore la prova che la malattia sia simulata ovvero che l’attività svolta “sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente”.  La legge n. 604 del 1966 pone infatti a carico del datore l’onere di prova di tutti gli elementi che integrano il recesso. Riguardo poi la classificazione dell’attività svolta come “ludica”, la Corte afferma che si tratta di accertamenti di fatto che non possono essere riesaminati in sede di legittimità.

Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera”. Scatta invece la sanzione, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, “sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità”, sia quando l’attività stessa “sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.

Durante la malattia il lavoratore resta comunque tenuto agli obblighi di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro. La sospensione della prestazione lavorativa, infatti, non elimina il dovere reciproco delle parti di comportarsi in modo da preservare gli interessi dell’altra parte del rapporto.

E allora, tornando al caso concreto, la Corte territoriale, anche tramite l’ausilio di un medico consulente tecnico d’ufficio, ha accertato che la malattia non era simulata e che l’attività posta in essere dalla lavoratrice non ha pregiudicato, nemmeno potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio; è, inoltre, emerso che la lavoratrice non ha contravvenuto alle cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità.

 

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