L’ambito applicativo dell’articolo 105 del Cpa sulla rimessione al giudice di primo grado, così come perimetrato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2024, non configura ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale così come la vincolatività, per il giudice di prime cure, della pronuncia a effetti rescindenti del giudice d’appello priva la questione del requisito della “rilevanza” richiesto dall’articolo 363 bis del Codice di procedura civile.
Il principio di diritto
Con decreto pubblicato in data 22 luglio 2026, il Primo Presidente della Corte di cassazione, investito ai fini dello scrutinio preliminare di ammissibilità del rinvio ex articolo 363 bis del Cpc, operato dal Tar Sicilia in ordine all’ambito applicativo dell’articolo 105 del Cpa, ha dichiarato l’inammissibilità della questione.
L’ordinanza di rimessione chiedeva al Giudice di legittimità di stabilire se l’erronea chiusura in rito del giudizio amministrativo di primo grado legittimasse il giudice dell’appello, ai sensi dell’articolo 105 del Cpa, ad annullare la pronuncia impugnata e, anziché decidere la vicenda nel merito, a rimettere al Tar l’esame delle questioni assorbite.
Le premesse
La pronuncia in commento premette alcuni aspetti invero già dati per pacifici sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, circa l’utilizzabilità del rimedio di nuovo conio (articolo 363 bis del Cpc), nel silenzio della legge, anche da parte dei giudici amministrativi (oltre che di quelli tributari), nonché l’utilizzabilità dello stesso anche in riferimento alle questioni inerenti alla giurisdizione.
Sotto tale secondo aspetto, il Giudice di legittimità ha chiarito che la possibilità di ammettere un controllo preventivo sulla giurisdizione non confligge né con il rimedio (altrettanto preventivo) di cui all’articolo 10 del Codice del processo amministrativo (che richiama l’articolo 41 del Codice di procedura civile), avendo quest’ultimo una propria, autonoma e diversa funzione, né con quello di cui all’articolo 111, comma 8, della Costituzione, che invece è di tipo successivo: e ciò in omaggio al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
I duplici aspetti sotto la lente del decreto
A valle di queste premesse, l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale in parola si basa su due assiomi:
a) la non configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie dell’eccesso di potere giurisdizionale;
b) la “non rilevanza” della questione.
Quanto al primo aspetto, è stato riaffermato il principio per il quale la doglianza circa la modalità tramite la quale il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione (optando per una pronuncia a effetti rescindenti, anziché rescissori), lungi dall’integrare la fattispecie di cui all’articolo 111, comma 8, della Costituzione (“motivi inerenti alla giurisdizione”) e quindi dall’incidere sui cosiddetti “limiti esterni” (e non interni) della stessa, dà luogo alla mera violazione di una norma del Codice del processo amministrativo e, come tale, non è idonea a fondare il ricorso in Cassazione.
A conforto di quanto detto, la pronuncia in commento ha poi aggiunto che il riparto della potestas iudicandi tra il giudice di primo grado e quello di secondo grado non configura un conflitto di giurisdizione in senso stretto, rimanendo la “diatriba” nell’ambito del medesimo plesso giurisdizionale.
Quanto al secondo aspetto, è stato osservato come la questione de qua sia priva del requisito della “rilevanza” richiesto dall’articolo 363 bis del Cpc ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità del rinvio pregiudiziale.
Infatti, la sentenza a effetti rescindenti del giudice d’appello – che, a fronte dell’erronea chiusura in rito del processo di primo grado, impone la riassunzione della causa dinanzi al Tar – vincola il giudice di prime cure all’esame delle questioni assorbite. La “rimozione” della pronuncia di seconde cure di tal fatta rimane quello della proposizione di un’autonoma azione di accertamento negativo circa la nullità della sentenza inesistente (ai sensi dell’articolo 161, comma 2, del Cpc), ovvero dell’esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione, in caso di sentenza nulla (ai sensi dell’art. 161, comma 1, del Cpc).
Al di fuori di tale perimetro, nessuna pronuncia resa ex articolo 363 bis del Cpc può incidere sulla dialettica tra il giudice di primo grado e quello a esso funzionalmente sovraordinato.
A ciò, deve essere aggiunto come la sentenza rescindente del giudice d’appello, non essendo stata impugnata dalla parte soccombente dinanzi alla Suprema Corte di cassazione, è peraltro passata in giudicato.
Osservazioni
I principi di diritto sanciti dalla pronuncia in commento sono impeccabili.
Come già detto in altra sede, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7530/2025, aveva di recente ribadito che non configura eccesso di potere giurisdizionale il caso della sentenza “abnorme”, “anomala” o che abbia comportato uno “stravolgimento” delle norme di riferimento, “atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, o un error iuris in procedendo, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione”.
Del resto, anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2018, aveva chiarito che attribuire, ai fini del sindacato conseguente alla violazione dei limiti esterni sulla giurisdizione, rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio “è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive”.
Inoltre, la violazione dei limiti esterni della giurisdizionale impone l’usurpazione, da parte del giudice amministrativo, della potestas iudicandi del giudice ordinario, ovvero di altri giudici speciali (violandosi per tal via quindi i criteri di riparto della giurisdizione tra i giudici dei diversi ordinamenti), ma non certo l’usurpazione del potere del giudice amministrativo di prime cure da parte del giudice amministrativo d’appello.
D’altra parte, l’ordinanza di rimessione – che pure aveva argomentato il requisito della “rilevanza” ponendo l’accento sulla necessità di definire l’estensione della cognizione del giudice amministrativo di primo grado avanti al quale la causa è stata riassunta dopo l’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello – sembrava adombrare la tesi per la quale l’eventuale esito favorevole del rinvio pregiudiziale avrebbe legittimato il giudice di primo grado a disattendere automaticamente la pronuncia di rinvio e a effetti rescindenti del giudice d’appello. Con la conseguenza per la quale l’ipotesi di tal fatta sarebbe risultata extra ordinem perchè in contrasto con i principi generali dell’ordinamento processuale.
Conclusioni
La rilevanza della pronuncia in commento non si esaurisce nella declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale di cui si è detto (attesa anche la prevedibilità dell’esito), quanto nella diversa circostanza per la quale la Corte non si è limitata a basare il proprio dictum sul profilo, preliminare e assorbente, del difetto di rilevanza della questione, ma ha altresì evidenziato che la questione per tal via prospettata non è idonea a essere ricondotta nell’alveo dell’articolo 111, comma 8, della Costituzione.
Il corollario di tale statuizione si precisa nella conseguente inammissibilità dell’eventuale impugnazione, dinanzi alla Suprema Corte di cassazione, della sentenza del Consiglio di Stato che, nell’annullare la sentenza del Tar, anziché decidere il merito, rimetta al giudice di prime cure l’esame delle questioni assorbite. In altre parole, il Giudice di legittimità ha escluso che dinanzi a esso si possano impugnare, per motivi inerenti alla giurisdizione, le pronunce del Consiglio di Stato che abbiano fatto applicazione dell’articolo 105 del Cpa come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 16/2024.
Conseguenze in materia di giurisdizione
Senonché, a tal fine, rimane aperta, almeno in astratto e comunque non senza qualche perplessità, la possibilità di un’impugnazione della predetta pronuncia per rifiuto di tutela giurisdizionale. Tale rimedio è l’unico che, da un lato, consente alla parte di dolersi della modalità di esercizio della giurisdizione e che, dall’altro, si muove sul confine tra limite interno e limite esterno della stessa.
Ove anche tale rimedio venisse ritenuto inammissibile, dovrebbe allora concludersi che, in ordine alla modalità di esercizio della giurisdizione (violazione dei limiti interni), gli eventuali errori del giudice di ultimo grado non sono in alcun modo emendabili.
Esortazione dottrinaria
Se così è, si comprende la tesi di quanti in Dottrina, in antitesi rispetto alla richiamata impostazione sia del Giudice delle leggi, sia di quello di legittimità, sostengono – muovendo dalla giurisprudenza della Cassazione penale – che il giudice della giurisdizione, ossia la Cassazione, deve sempre poter verificare la correttezza dell’esercizio della potestas iudicandi come modo di tutela appropriato, di modo che possa configurarsi, quale criterio residuale, quello della sentenza abnorme, sotto il profilo delle modalità di esercizio della giurisdizione.
In altre parole, deve poter essere ammessa, de iure condendo, anche se integra la fattispecie della violazione dei limiti interni della giurisdizione, l’impugnazione della sentenza di secondo grado che stravolga le regole di rito.

