Penale

Incendi boschivi, Dl in "Gazzetta": pene fino a 12 anni e perdita del lavoro - Tutte le modifiche al codice penale

In vigore da oggi il Dl 120/2021 (GU n. 216 dell'8/9/2021). Il Governo pianifica la lotta ai piromani e inasprisce le sanzioni

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di Francesco Machina Grifeo

È in vigore da oggi il decreto legge 8 settembre 2021 n. 120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 di ieri (9/9/2021), che introduce "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile". Rilevante il pacchetto di nuove sanzioni, sia amministrative che penali, previste dal decreto che interviene sul codice penale.

In particolare, viene introdotta una specifica aggravante per il caso in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio. In altri casi, come con la confisca, si mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti o ad incentivare la collaborazione. Si è previsto poi che una condanna non inferiore a due anni comporta per il dipendente pubblico l'estinzione del rapporto di lavoro con la PA. Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, poi, è stata introdotta un'attenuante per chi, prima dell'inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi.

Il decreto è stato approvato il 2 settembre dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi (di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, per l'Innovazione tecnologica, della Transizione ecologica, per il Sud e la coesione territoriale, per gli Affari regionali, delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Università e della ricerca).

Il Dipartimento della protezione civile della Pcdm, con cadenza triennale, dovrà stilare il Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie ad una adeguata prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il documento andrà ad integrare la consueta pianificazione regionale. Per svolgere questo compito il Dipartimento potrà ricorrere a tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente; a mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto; a mezzi terrestri ed a strumenti di formazione. La scelta sarà operata da un Comitato tecnico del quale faranno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.

A spingere verso l'adozione del Dl i numerosi incendi che nei mesi scorsi hanno interessato il Paese e la necessità di rafforzare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi. In questo contesto, i ministeri dell'Interno e della Difesa, potranno acquisire mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi. L'acquisizione potrà avvenire già nell'anno in corso, con risorse aggiuntive a cui si affiancano le risorse disponibili nel PNRR nell'ambito della transizione ecologica.

Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, inoltre, vengono stanziati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali che consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni. In particolare per contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture (ad esempio vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi), predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree periurbane.

Sanzioni e modifiche al codice penale – Il decreto ha introdotto una serie di modifiche al codice penale anche attraverso la previsioni di nuovi articoli che inaspriscono il trattamento sanzionatorio. Entrando nel dettaglio, per esempio, viene estesa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 32-quater del cp) anche a chi cagiona un incendio boschivo. Al reato di incendio boschivo (423-bis, cp.), poi, sono aggiunti una serie di commi dopo il quarto. Si è cosi previsto che quando il delitto di "è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni".

Salvo che ricorra tale aggravante, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi "nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi". Pene diminuite da un terzo alla metà anche nei confronti di colui che aiuta concretamente la polizia o l'autorità giudiziaria "nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Per quanto riguarda i nuovi articoli del codice penale, si è introdotto il 423-ter (Pene accessorie) secondo cui la condanna per incendio boschivo alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, comporta "l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica". La condanna per incendio comporta comunque "l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi".

Art. 423-quater (Confisca) - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, poi, è sempre ordinata la "confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato". Qualora la confisca non sia possibile, "il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca". I beni confiscati e i loro eventuali proventi entrano nella disponibilità della pubblica amministrazione competente che li utilizzerà per il "ripristino dei luoghi". La confisca non si applica invece "nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi".

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