Secondo la Corte di Cassazione (sent.n.12714/2024) la responsabilità dell’ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che discende dalla omessa custodia dell’animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall’articolo 2043 c.c. (cd. “neminem laedere”). Per la Suprema Corte in questi casi siamo di fronte a una responsabilità che va sotto la fattispecie dell’articolo 2052 del codice civile con la conseguenza che spetta al danneggiato...

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