Precisa il Tribunale di Messina (sezione lavoro, sentenza 25 settembre 2026 n. 1738) come, nelle controversie aventi a oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudizio non abbia natura impugnatoria dell’atto amministrativo, ma investa direttamente il rapporto sostanziale dedotto in causa, sicché il Giudice è chiamato ad accertare l’esistenza, o meno, del diritto fatto valere e non la mera legittimità formale del provvedimento adottato dall’ente previdenziale.
Il vizio di motivazione
Ne consegue che, almeno in linea generale, il vizio di motivazione del provvedimento amministrativo non assume autonoma rilevanza decisiva, in quanto, trattandosi di giudizio sul rapporto e non sull’atto, resta irrilevante il tenore formale della comunicazione dell’ente dovendosi avere riguardo alla fondatezza sostanziale della pretesa previdenziale o assistenziale azionata.
Tuttavia, tale principio non può essere inteso nel senso di esonerare l’amministrazione dall’onere quantomeno di allegare i fatti costitutivi della propria pretesa restitutoria.
I requisiti di legge
Non basta quindi richiamare una generica “mancanza dei requisiti di legge” occorrendo altresì la specificazione del titolo dell’indebito, della prestazione cui esso si riferirebbe, delle ragioni del suo insorgere e dei criteri di calcolo adottati.
Una indicazione meramente generica della Pa non consente al destinatario dell’atto di comprendere se l’indebito derivi da una revoca, da un ricalcolo reddituale, da un errore dell’amministrazione, da una duplicazione di pagamenti o da altra causa, né consente di verificare se il recupero sia stato effettuato nel rispetto dei limiti di legge e dei principi che regolano la ripetizione delle prestazioni previdenziali o assistenziali.
In altri termini, la totale genericità della comunicazione assume rilievo sotto il decisivo profilo dell’impossibilità di accertare l’esistenza stessa del credito vantato dall’amministrazione e, quindi, la legittimità della operazione effettuata.
I precetti costituzionali
Può dunque affermarsi che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (articolo 97 della Costituzione) e specificate dalla legge n. 241/1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge: allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l’interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica.
Detti principi si attagliano anche all’ipotesi in cui sia stato l’Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva. A differenza di quanto accade con i ricorsi innanzi al Giudice Amministrativo (i quali hanno natura impugnatoria dell’atto amministrativo, che viene scrutinato sotto il profilo della legittimità in stretta ed esclusiva relazione ai vizi dello stesso che sono stati denunciati dalla parte ricorrente e con eventuale annullamento del provvedimento impugnato), nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali il giudizio, come detto, è sul rapporto, essendo teso all’accertamento diretto della fondatezza della pretesa del ricorrente.
Conclusioni
In conclusione, in materia previdenziale ciò che rileva è sempre il rapporto sostanziale dedotto in causa: l’oggetto del giudizio innanzi al Giudice Ordinario, infatti, non è mai l’impugnativa di un atto amministrativo, dovendo il Giudice deve sempre accertare, a seconda dei casi, la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva oppure dei requisiti necessari per l’erogazione della prestazione previdenziale.

