Penale

Indizi, utilizzabili videoriprese disposte dal Pm se realizzate in luogo aperto al pubblico

Si tratta di strumenti investigativi adottabili anche d’iniziativa dalla PG e non necessitano del presupposto di una notitia criminis individualizzata. L’autorizzazione del giudice non è necessaria

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di Paola Rossi

La Cassazione con la sentenza n. 21557/2024 ha chiarito i presupposti di legittimità dell’utilizzo di intercettazioni e videoriprese disposte dal Pubblico ministero per dimostrare la gravità indiziaria al fine di applicazione di misure cautelari personali coercitive.

Il ricorrente contestava la mancata consegna alla difesa dei brogliacci e dei supporti delle comunicazioni intercettate e la loro espletazione in assenza di tempestiva iscrizione a carico dell’indagato. Ugualmente veniva contestata l’assenza di un provvedimento autorizzativo giurisdizionale delle videoriprese effettuate in luoghi, ritenuti privati dalla difesa, quali un garage.
Per tali motivi il ricorso riteneva i risultati investigativi inutilzzabili, ai fini di stabilire la gravità indiziaria, e chiedeva di conseguenza la declaratoria di illegittimità della misura cautelare detentiva adottata nei confronti dell’imputato. Il ricorso è stato respinto a seguito del rigetto di entrambi i rilievi difensivi.

Intercettazioni
La Cassazione spiega che la mancata consegna dei supporti audio e delle trascrizioni viola il diritto di difesa solo se vi è stato rifiuto di consegna o ingiustificato ritardo da parte del Pm a provvedervi prima del deposito dei risultati delle captazioni. Ma ciò è vero solo a fronte di esplicita richiesta da parte del difensore, con consegunte violazione del diritto di difesa.
Anche il fatto che le intercettazioni fossero state disposte in assenza di una notitia criminis e di iscrizione a carico dell’indagato non ha rilievo. Infatti, non è illegittimo che gli elementi per procedere all’iscrizione dell’indagato emergano nel corso delle attività investigative. Come nel caso concreto dove il coinvolgimento di una data persona, nell’ambito di una diffusa attività di spaccio, venga a emergere proprio a seguito della captazione di comunicazioni tra altri soggetti, già nel mirino degli investigatori.

Videoriprese
Nel caso delle videoriprese il difensore lamentava la mancanza di un provvedimento autorizzativo giurisdizionale e l’illegittimità di quello con cui il Pm le aveva disposte in quanto non c’era notitia criminis a carico del suo assistito e si erano svolte in luoghi privati. La Cassazione respinge anche tali riilevi. Infatti, spiegano i giudici di legittimità che si tratta di attiività che non necessitano di autorizzazione di rilievo giurisdizionale, in quanto possono essere compiute anche dalla polizia giudiziaria di iniziativa propria se non realizzate in luoghi privati.
Il box condominiale - luogo da cui erano emerse le immagini “a carico” del ricorrente - va qualificato come luogo aperto al pubblico, non equiparabile alle private dimore dei condomini. Per cui l’autorizzazione non è necessaria ai fini delle indagini, che mirano a scoperchiare un giro di spaccio che, nel caso concreto, era stato segnalato alle autorità di pubblica sicurezza da uno scritto anonimo.
Sono quindi penamente utilizzabili le videoriprese per verificare i contorni di un’attività criminale quando sono fatte in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per quanto poi riguarda l’assenza di precedente iscrizione nel registro degli indagati la Cassazione respinge il rilievo e ripete quanto affermato rispetto alle intercettazioni.

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