La Corte di cassazione (decisione n. 24917/26) ha rigettato il ricorso presentato da un infermiere dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, sospeso dal servizio il 6 novembre 2021 per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19.

La tesi del lavoratore e il repechage

Il lavoratore aveva contestato la sospensione sostenendo che l’azienda avrebbe dovuto verificare la possibilità di assegnargli altre mansioni, attraverso il cosiddetto repêchage, evitando così l’interruzione dell’attività lavorativa.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha però confermato le decisioni già assunte dal Tribunale di Udine e dalla Corte d’Appello di Trieste. Secondo i giudici, la normativa allora vigente imponeva di verificare la possibilità di una ricollocazione, ma solo verso mansioni che non comportassero rischi di diffusione del contagio. Per la Suprema Corte, nel caso del personale sanitario il rischio non doveva essere necessariamente legato a un’esposizione specifica a singoli pazienti. Rilevava anche il rischio derivante dai contatti interpersonali all’interno delle strutture sanitarie e con l’utenza.

Il documento di valutazione dei rischi

Decisivo è stato anche il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) dell’azienda, dal quale risultava che nessun ambiente lavorativo poteva essere considerato completamente esente dal rischio di contaminazione. Di conseguenza, secondo i giudici, non esistevano concrete possibilità di assegnare il dipendente a una posizione alternativa compatibile con la normativa.

La Cassazione ha quindi rigettato tutti i motivi del ricorso, confermando la legittimità della sospensione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari a 3.200 euro tra esborsi e compensi, oltre agli accessori previsti dalla legge e al rimborso delle spese generali.

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