Una volta accertata la contrazione dell’infezione in ospedale, sulla struttura sanitaria grava l’onere di dimostrare non solo di aver adottato tutte le misure prescritte dalla legge e dalla scienza medica ma anche di aver applicato i protocolli specifici legati al singolo caso. Il nosocomio, dunque, non assolve il proprio onere probatorio semplicemente esibendo un certificato di pulizia del posto letto o allegando la corretta profilassi antibiotica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24916/2026, accogliendo il ricorso dei parenti di un uomo deceduto per sepsi a distanza di poche settimane da un intervento chirurgico ortopedico.

Il fenomeno è rilevante. Secondo gli ultimi dati nazionali disponibili dell’Iss, negli ospedali per acuti la prevalenza media dei pazienti con almeno un’infezione correlata all’assistenza è dell’8,8%, contro il 7,1% rilevato a livello europeo dall’Ecdc. Sempre l’ECDC rileva che nell’Ue/See si stimano oltre 3,5 milioni di infezioni correlate all’assistenza ogni anno, associate a più di 90mila decessi. Fino al 50% delle ICA è considerato prevenibile attraverso adeguate misure di prevenzione e controllo

Il paziente era stato ricoverato all’ospedale dell’Aquila per una frattura del femore, operato e poi dimesso. Pochi giorni dopo veniva nuovamente ricoverato con una diagnosi di infezione da Serratia marcescens, probabilmente contratta in ospedale in seguito all’uso del catetere vescicale. Nonostante la terapia antibiotica, dopo poco decedeva. A questo punto i familiari hanno chiesto il risarcimento del danno. Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno riconosciuto la responsabilità della Asl soltanto per l’incauta dimissione, che avrebbe anticipato di alcuni mesi una morte comunque ritenuta inevitabile, escludendo la responsabilità per l’insorgenza dell’infezione.

Per la Cassazione, invece, i giudici hanno trascurato la CTU, secondo cui la Asl non aveva dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire le infezioni nosocomiali, e avevano applicato erroneamente le regole sull’onere della prova.

La Suprema corte ricorda che spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova dell’impossibilità dell’esatta esecuzione. Con specifico riferimento alle infezioni nosocomiali, la struttura dovrà dunque provare: “1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico”. Sono elementi rilevanti: il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni  - il criterio topografico - i.e. l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento - e il criterio clinico – quali misure di prevenzione era necessario adottare.

Sulla struttura dunque incombe l’onere di provare le procedure di disinfezione, sterilizzazione e sanificazione di ambienti e materiali, le modalità di gestione della biancheria, dei rifiuti e dei disinfettanti, la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento, nonché l’esistenza di sistemi di sorveglianza delle infezioni, il controllo degli accessi dei visitatori, le misure riguardanti il personale, il rapporto tra personale e degenti e il monitoraggio microbiologico, con la relativa attività di reportistica e l’indicazione dei tempi di effettiva esecuzione delle misure di prevenzione.

E allora, prosegue la Terza sezione, “emerge con chiarezza” che la Corte territoriale ha “del tutto obliterato il contenuto dell’onere probatorio gravante sull’Azienda sanitaria”, essendosi limitata “a fare riferimento al certificato di pulizia e sanificazione del posto letto, eseguite nel corso del primo ricovero”. Incorrendo in plurime violazioni di diritto concernenti la “disciplina del nesso causale tra inadempimento e danno, dell’onere della prova, delle prerogative del giudice del merito rispetto agli oneri allegatori e istruttori delle parti”.

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