La responsabilità per danni da cose in custodia non richiede che il bene sia la sorgente originaria dell’agente dannoso. È sufficiente che abbia contribuito a trasmetterlo, incanalarlo o diffonderlo verso la proprietà confinante. La provenienza naturale o remota dell’acqua non interrompe il nesso causale e non integra automaticamente il caso fortuito. Per essere esonerato dalla responsabilità, il custode deve dimostrare che l’evento era oggettivamente imprevedibile e inevitabile e che non era possibile...

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