Non scattano le garanzie per il consumatore, e in particolare il diritto al recesso previsto dal Codice del consumo, nel caso dell’acquisto di infissi progettati e realizzati su misura secondo le indicazioni del cliente. Se infatti l’attività “su misura” è prevalente non ci si trova di fronte a una vendita ma a un contratto di appalto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25692/2026, che ha respinto (sotto questo profilo) il ricorso di una donna contro una società attiva nel settore dei serramenti.
La ricorrente, dopo aver commissionato alla S.p.a. gli infissi per il proprio appartamento, aveva versato un acconto di quasi 26mila euro su un preventivo di circa 135mila euro. Aveva quindi chiesto di accertare il proprio recesso dal contratto e il diritto alla restituzione dell’acconto; la società sosteneva invece che si trattasse di un appalto validamente concluso e chiedeva il rimborso delle spese e del mancato guadagno.
La II Sezione civile ricorda che per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre accertare “se l’attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale”, o se l’attività di adattamento alle esigenze della controparte sia “accessoria e strumentale alla fornitura”. E nel caso specifico la Corte d’appello ha ritenuto prevalente l’attività lavorativa di adattamento rispetto alla fornitura. Ha inoltre considerato concluso il contratto valorizzando il versamento dell’acconto e la relativa fattura, oltre alla dichiarazione per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% per un contratto di fornitura d’opera.
Con riguardo al diritto di recesso, la Cassazione afferma che è stato accertato che l’oggetto del contratto era la preparazione e redazione di un progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura. “Si tratta, pertanto – prosegue la Corte -, di appalto d’opera che è consistito nella creazione di beni confezionati su misura e personalizzati, cosicché la ricorrente non poteva esercitare il diritto al recesso di cui al codice del consumo, recesso che ha d’altro canto esercitato dopo cinque anni dalla conclusione del contratto”.
L’esclusione del diritto di recesso nel caso di beni su misura, prosegue la Corte, è infatti principio presente nel diritto europeo, e in quello italiano che l’ha recepito, sin dalla fine degli anni 1990. Il d.lgs. n. 185/1999, di attuazione della direttiva 97/7/CE, ha infatti previsto all’art. 5, comma 3, lett. c), che “il consumatore non può esercitare il diritto di recesso per i contratti di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati”.
Pertanto, il caso in esame, in cui risulta un inizio dell’esecuzione del contratto, “rientra nelle ipotesi di esclusione del diritto al recesso del consumatore, in quanto si è trattato appunto di un contratto d’appalto d’opera di beni che dovevano essere prodotti secondo le specifiche indicazioni della ricorrente”.
La Cassazione ha invece accolto il motivo relativo all’omessa pronuncia della Corte d’appello sulle domande subordinate di risoluzione del contratto per inadempimento della società o per mutuo dissenso.

