Più facile provare la responsabilità per illecito amministrativo - ex Dlgs 231/2021 - delle società. In caso di plurime imputazioni per lo stesso infortunio sul lavoro, non è infatti necessario che sia accertato, con riguardo a ciascun imputato, un rapporto di connessione tra la sua responsabilità penale e “l’interesse” o il “vantaggio” dell’ente, essendo invece sufficiente che “tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5357/2026, dichiarando inammissibile il ricorso di una acciaieria contro la decisione della Corte di appello di Brescia.
La Spa era stata ritenuta responsabile di un illecito amministrativo (artt. 5, co. 1, lett. a) e 6 Dlgs 8 giugno 2001), in relazione al reato di lesioni colpose.
A causa di problemi di riavvolgimento dell’impianto di filtrazione automatica, il capo reparto aveva infatti dato disposizioni di rimuovere le protezioni “onde intervenire con maggiore rapidità” per riallineare il nastro. A seguito di ciò, un operaio rettificatore aveva riportato lesioni (per oltre 230 giorni) dopo che il braccio era stato trascinato dal rullo durante il riavvolgimento.
La difesa aveva sostenuto che la rimozione non era volta a “velocizzare i tempi di produzione”, e che l’ordine era stato dettato da “mere esigenze di comodità dei preposti in una situazione contingente di malfunzionamento della macchina”. Senza, dunque, che vi fosse stato “un sensibile risparmio di spesa o che le esigenze della produzione e del profitto abbiano oggettivamente prevalso sull’esigenza di tutela della salute dei lavoratori”.
La IV Sezione penale ricorda che l’illecito dell’ente si compone di tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, a cui si aggiunge l’elemento soggettivo della colpa di organizzazione.
Nel caso in esame, le doglianze riguardavano soltanto la connessione tra il reato presupposto e le persone fisiche responsabili del reato, che l’art. 5 Dlgs n. 231/2001 identifica in coloro che hanno agito nell’interesse dell’ente o, in alternativa, in quelle condotte che hanno procurato un vantaggio all’ente.
“La prima puntualizzazione da fare – si legge nella decisione - riguarda l’alternatività tra questi due elementi, non essendo richiesto dalla disposizione in esame, ai fini della responsabilità dell’ente, che l’aver agito nell’interesse dell’ente o l’aver procurato un vantaggio al medesimo concorrano”. “La seconda precisazione – prosegue - riguarda i soggetti responsabili del reato; a tal proposito, non è richiesto che, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l’ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato”.
Tornando al merito, era stato accertato che: il malfunzionamento dell’impianto bloccava le macchine rettificatrici; il problema del disallineamento del nastro era noto da giorni ai responsabili del reparto; per ovviare ai frequenti blocchi gli addetti intervenivano manualmente e, su disposizione del capo reparto, avevano rimosso stabilmente le protezioni antinfortunistiche. La situazione era conosciuta anche dal direttore di laminazione e non erano state predisposte procedure operative per lavorare in sicurezza dopo la rimozione delle protezioni.
Inoltre, al contrario da quanto affermato dalla difesa, i preposti avevano agito per offrire un “potenziale vantaggio” all’ente, senza interrompere la produzione e quindi evitando tempi morti, legati all’eventuale disattivazione dell’impianto. Mentre i dirigenti avevano autorizzato la stabile rimozione delle protezioni “al fine di garantire un più celere accesso alle parti operative della macchina su cui effettuare l’intervento di ripristino”.
Infine, con riguardo alle posizioni apicali, per la “conferma della condanna dell’ente – conclude la Corte - non era necessario accertare […] se anche costoro avessero agito nell’interesse dell’ente, una volta ritenuta provata la connessione tra il reato ascritto ai preposti e il predetto interesse”.

