Con la sentenza n. 462/2025, pronunciata a verbale l’8 maggio 2025, la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova ha definito un contenzioso insorto tra una lavoratrice (ricorrente) e l’INAIL in materia di infortunio sul lavoro, riconoscendo non solamente la misura dell’invalidità accertata in sede collegiale, pari al 9%, bensì condannando l’Istituto anche al rimborso delle spese mediche private sostenute per la perizia di parte, oltre a quelle legali. Si tratta di un passaggio di rilievo, in quanto l’INAIL aveva contestato la rimborsabilità di tali costi, sostenendo che le visite non potessero essere svolte presso specialisti privati e che il rimborso fosse ammissibile solo qualora il Servizio sanitario nazionale (SSN) non risultasse idoneo. 

Il Giudice del lavoro ha invece adottato un orientamento differente, ancorato alla valutazione concreta del caso e sulla necessità dell’accertamento tecnico in rapporto alla non celerità del servizio pubblico. 

Un infortunio domestico in smart working

La lavoratrice aveva subito un infortunio nell’aprile 2022, sul finire dell’emergenza pandemica, mentre svolgeva le sue mansioni lavorative presso la propria abitazione. Il lavoro da remoto, ormai ampiamente diffuso, risulta pienamente equiparato al lavoro in presenza ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L’evento, quindi, doveva essere inquadrato e valutato secondo i criteri ordinari. La ricorrente aveva richiesto il riconoscimento di una menomazione del 12%, sufficiente, se accertato, a consentire l’accesso a un indennizzo di capitale per danno superiore al 6%, secondo la normativa INAIL. L’Istituto, costituitosi in giudizio tramite il proprio legale, contestava però il quantum dei postumi permanenti. 

La perizia collegiale e la cessazione della materia del contendere sul danno biologico

Durante l’istruttoria era stata disposta una perizia medico legale collegiale. Tale accertamento, svolto in contraddittorio tra le parti, aveva riconosciuto alla ricorrente un’invalidità permanente pari al 9%. All’udienza del maggio 2025 le parti hanno formalmente accettato l’esito peritale; da ciò il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla percentuale del danno biologico. Rimaneva aperta, tuttavia, la questione economica collegata alle spese mediche sostenute dalla ricorrente per la propria perizia di parte. 

La posizione dell’INAIL, “le spese mediche private non sono rimborsabili”

L’INAIL aveva accettato la rifusione delle spese legali, tuttavia si era opposto alla liquidazione delle spese mediche, quantificate in € 1.284,83. Secondo l’Istituto, il rimborso di tali costi sarebbe ammissibile solo laddove: il Servizio sanitario nazionale non fosse in grado di fornire prestazioni adeguate; la prestazione sanitaria privata fosse giustificata da un’impossibilità o insufficienza documentata del percorso pubblico; il ricorrente provasse la necessità di ricorrere a medici o specialisti privati. In altre parole, secondo la tesi dell’INAIL, la valutazione medico legale “di parte” svolta privatamente non avrebbe potuto gravare sull’Istituto, in quanto scelta non imposta, bensì volontaria, della ricorrente.

La lentezza del servizio pubblico rende congrue le spese private

Il Tribunale non ha condiviso l’imprinting giuridico e fattuale offerto dall’Istituto. Il Giudice ha infatti puntato i riflettori su due aspetti decisivi:

le prestazioni erano necessarie per agire in giudizio. La perizia di parte e le visite specialistiche private erano strettamente funzionali alla tutela dei diritti della ricorrente. Senza un supporto medico legale, la lavoratrice non avrebbe potuto contestare validamente la valutazione INAIL;

la non celerità del servizio sanitario pubblico. Il Giudice ha riconosciuto che il SSN non è sempre in grado di assicurare tempestività negli accertamenti specialistici, soprattutto quando si tratta di attività complesse e tecniche come quelle medico legali.

Proprio questa lentezza ha reso giustificato il ricorso al privato, rendendo le spese “congrue” e dunque rimborsabili. Nella motivazione il Giudice ha precisato che, pur trattandosi di prestazioni di carattere privato, esse appaiono congrue “in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico”.

Spese mediche e spese legali interamente a carico dell’INAIL

Nella parte dispositiva, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul riconoscimento del danno biologico (9%), e condannato l’INAIL al pagamento sia delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori, che delle spese mediche pari a € 1.284,83, integralmente ritenute giustificate e necessarie.

Perché questa sentenza è importante

Questa pronuncia si colloca in un dibattito crescente: le prestazioni sanitarie private sono rimborsabili nell’ambito del contenzioso previdenziale? quando la lentezza del servizio pubblico può giustificare il ricorso al privato? in che misura la perizia di parte è considerabile spesa necessaria? La sentenza del Tribunale di Padova suggerisce una linea interpretativa favorevole al riconoscimento delle spese mediche private quando risultano strumentali alla difesa del lavoratore, la prestazione pubblica non è fruibile in tempi compatibili con le esigenze del processo, l’accertamento privato è indispensabile per avviare o sostenere l’azione giudiziaria. Per i lavoratori e i professionisti, si tratta di un precedente significativo, perché chiarisce che il diritto alla tutela giudiziaria include anche la possibilità di ricorrere a specialisti privati quando il servizio pubblico non risulta tempestivo o sufficiente.

Più tutela ai lavoratori

La sentenza n. 462/2025 del Tribunale di Padova rappresenta un capitolo importante per la tutela effettiva delle vittime di infortunio sul lavoro. Il Giudice ha riconosciuto non solamente la congruità delle spese mediche sostenute privatamente, bensì pure la loro necessità ai fini della difesa, ribadendo che l’accesso alla giustizia deve essere garantito senza ostacoli derivanti dai ritardi del sistema pubblico.

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