Ingiuria con danno non quantificabile, il giudice deve procedere a una valutazione equitativa
Questo accade in quanto l’ingiuria non procura una diminuzione del patrimonio economico dell’offeso e quindi in certi casi in assenza del quantum da risarcire occorre la valutazione equitativa
«In materia di ingiuria quando il Tribunale affermi che il danno, derivante alla parte lesa dalle parole ingiuriose rivoltele da chi ha offeso, se non adeguatamente provato nel suo preciso ammontare, qualora esistano degli elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice è tenuto a effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli articoli 2056 e 1226 del codice civile e ciò a maggior ragione con riferimento all’ambito già coperto dall...