Dodici mesi per aggiornare i parametri dell’equo compenso e riconoscere anche economicamente le competenze, i controlli e le responsabilità aggiuntive richiesti dall’intelligenza artificiale. Il decreto legislativo n. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre, apre alla modulazione dei compensi professionali in relazione alla “classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato”. Una possibilità che la Relazione illustrativa - non il testo della norma - declina in termini di maggiorazione, affidandone criteri e misura ai successivi decreti ministeriali.

La revisione dei parametri – La previsione è contenuta nell’articolo 49 del decreto, adottato per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il primo comma stabilisce che l’impiego dell’IA da parte del professionista “può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge n. 49/2023”. Il secondo dispone, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, l’integrazione dei decreti che determinano i parametri professionali, richiamando espressamente quelli forensi previsti dalla legge n. 247/2012. Il decreto legislativo non fissa percentuali né tantomeno riconosce aumenti automatici per l’utilizzo dell’IA.

La posizione dell’Ocf – Sulla revisione interviene l’Organismo congressuale forense. In una nota che chiede vengano riconosciuti “non soltanto i rischi connessi ai sistemi utilizzati, ma anche le competenze necessarie, i costi delle licenze, della sicurezza informatica e della formazione, oltre al lavoro di impostazione e verifica dei contenuti generati dall’IA”. “L’assunzione di maggiori rischi e responsabilità – prosegue - deve tradursi in un riconoscimento economico aggiuntivo, non in una penalizzazione”.

L’Organismo, infatti, mette in guardia dal rischio che la maggiore efficienza venga utilizzata per comprimere gli onorari. «L'intelligenza artificiale - dichiarano Paolo Rossi e Vincenzo Caprioli, referenti Commissione IA di OCF - non può diventare un alibi per pagare meno il lavoro degli avvocati. Sarebbe un paradosso: chiedere ai professionisti maggiori competenze, investimenti tecnologici e responsabilità, per poi riconoscere loro compensi inferiori. L'innovazione deve accrescere il valore della prestazione, non comprimerlo».

Nella Relazione al testo si legge: “L’impiego di sistemi a rischio più elevato richiede al professionista competenze aggiuntive, attività di verifica e sorveglianza più onerose e una maggiore assunzione di responsabilità, che giustificano un adeguamento del compenso”. E ancora: “L’utilizzo di tali sistemi non può essere considerato neutro ai fini della valutazione della prestazione, potendo incidere sulle modalità di svolgimento dell’attività, sui livelli di controllo richiesti al professionista, sui profili di responsabilità, sulla qualità dell’apporto intellettuale e sul grado di rischio connesso al sistema impiegato”.

La norma configura la “modulazione” come una possibilità - «può comportare» -, non come automatismo: essa è rimessa in concreto ai decreti sui parametri (comma 2) che potranno graduarne l’incidenza in relazione alla “classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale”.

L’articolo 49

Norme in materia di equo compenso

 

 1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista puo’ comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e i decreti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono integrati con la determinazione dei parametri utili alla modulazione, in conformità al criterio di cui al comma 1.

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