La Corte costituzionale, con l’ordinanza numero 106, depositata oggi, ha dichiarato l’inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Il ricorso aveva a oggetto l’utilizzazione e la messa a disposizione ai membri della medesima Commissione parlamentare di alcune intercettazioni telefoniche e messaggi istantanei ai quali il senatore ricorrente aveva preso parte, interloquendo con una persona sottoposta a indagini della Procura di Caltanissetta.
Il ricorrente lamentava, in particolare, che la Commissione parlamentare avesse utilizzato e consentito ai suoi membri l’accesso a tali intercettazioni senza avere preventivamente richiesto al Senato l’autorizzazione prevista dagli articoli 4 e 6 della legge numero 140 del 2003 e 68, terzo comma, della Costituzione. Tale omissione avrebbe, così, menomato le prerogative di cui ciascun membro delle Camere sarebbe personalmente e direttamente titolare.
L’ordinanza dichiara l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che, quando la lesione delle prerogative del parlamentare proviene da soggetti esterni alle Camere (quali, tra gli altri, il Governo o l’Autorità giudiziaria), la tutela delle stesse spetta, di regola, all’organo parlamentare di appartenenza. In questi casi opera, infatti, il cosiddetto principio di assorbimento: le attribuzioni costituzionali del singolo deputato o senatore vengono fatte valere collegialmente dalla Camera di appartenenza, promuovendo conflitto di attribuzione tra poteri.
Al contrario, il parlamentare ha la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione singolarmente nei confronti della Camera di appartenenza solo in presenza di specifiche condizioni: devono, anzitutto, venire in rilievo attribuzioni costituzionali sue proprie e la violazione contestata deve essere così grave da menomare prerogative riconosciute al singolo direttamente dalla Costituzione. Inoltre, al fine di evitare che le prerogative del singolo deputato o senatore siano soggette all’arbitrio della maggioranza, questi è legittimato a promuovere individualmente conflitto inter-organico nei confronti della Camera di appartenenza, nel caso in cui quest’ultima non l’abbia a sua volta tutelato collegialmente, ad esempio decidendo di non sollevare conflitto.
Nel caso in esame, tuttavia, il ricorso è inammissibile perché non viene censurata la decisione del Senato di non sollevare conflitto contro la Procura o contro la Commissione parlamentare di inchiesta, bensì la condotta della Commissione parlamentare di inchiesta, del suo Presidente e del suo Ufficio di presidenza, per avere utilizzato il testo di alcune intercettazioni senza l’autorizzazione del Senato. In queste circostanze è esclusivamente l’Assemblea che può promuovere il conflitto. Non sussiste, infatti, alcuna ragione per derogare al principio secondo cui la legittimazione del singolo viene assorbita da quella dell’organo parlamentare titolare della prerogativa, ove rivolta a un potere esterno che, nella specie, è quello rappresentato dalla Commissione parlamentare di inchiesta, le cui autonome attribuzioni sono disciplinate dall’articolo 82 della Costituzione.

