Con la sentenza n. 24064/2026 la Cassazione penale ha accolto il ricorso in base all’effetto estensivo dello stesso e che, nel caso concreto, riguardava l’utilizzazione di intercettazioni disposte per un reato diverso rispetto a quello riqualificato dal tribunale del riesame e per il quale lo stesso tribunale ha adottato una misura cautelare. Il ricorso non aveva, infatti, posto nel focus la questione della legittimità dell’autorizzazione originaria.

In estrema sintesi, come dice la Suprema Corte, l’utilizzabilità del primario dato captativo - per costruire la base indiziaria di colpevolezza che giustifica la misura cautelare adottata per il reato riqualificato, che sia escluso dal novero di quelli per cui la captazione investigativa è ammessa - si fonda sulla valutazione del giudice del riesame sulla legittimità dell’ordinanza genetica che ha autorizzato l’intercettazione per il reato più grave e intercettabile.

L’esame di legittimità dell’ordinanza che autorizza l’intercettazione è fondamentale per verificare se essa sia stata disposta in maniera elusiva del divieto che vige per alcuni reati rispetto all’utilizzo di uno strumento di indagine così invasivo.

Stante la “solidità” delle ipotesi di divieto di utilizzo delle captazioni investigative - in altro procedimento o per reato per cui non possono essere disposte - ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, va detto che in materia cautelare l’ostacolo non preclude la sussistenza di indizi gravi di colpevolezza provenienti da tale fonte d’indagine.

Va, infatti, ricordato che in materia cautelare è la gravità indiziaria di colpevolezza a giustificare l’applicazione di una misura che assicuri l’indiziato alla giustizia, rectius al processo. E vale la pena ricordare che invece, nell’esame dei presupposti legittimanti l’autorizzazione delle intercettazioni quali strumenti investigativi è comunque necessaria la sussistenza di un serio quadro indiziario del reato e non della colpevolezza di chi è indagato.

Tale presupposto una volta accertato è fondamentale per escludere da parte dei magistrati inquirenti un uso inappropriato dello strumento captativo o l’ipotesi elusiva costituita dal fatto di porre come presupposto dell’intercettazione una tesi investigativa di reato che la consenta senza che il fatto storico giustifichi tale ipotesi col fine di ottenere comunque elementi anche per la contestazione di fattispecie penali diverse e meno gravi.

La centralità del momento in cui avviene l’autorizzazione

Da ciò discende che la legittimità di un’intercettazione va accertata tenendo conto del momento in cui ne è decisa l’autorizzazione. In particolare va ancorata al fatto storico per cui è stata disposta dovendo emergere che non vi erano elementi che ne escludevano l’inquadramento nel reato ipotizzato dagli inquirenti.

Per cui la serietà dell’indagine iniziale è il criterio che si pone al centro della questione dell’utilizzabilità nella fase cautelare delle emergenze captative disposte per altro reato.

Questo il giudizio “estensivo” fatto dalla Cassazione che rinvia al tribunale del riesame la valutazione della legittimità dell’autorizzazione alle intercettazioni disposta dal Gip per l’accertamento di un reato di corruzione per cui non aveva accolto la richiesta di applicazione della misura cautelare personale mentre il tribunale aveva accolto l’impugnazione del pubblico ministero pur disponendo la misura meno afflittiva del divieto di avvicinamento per il reato meno grave di traffico di influenze.

Il tribunale nel suo scrutinio dovrà tenere conto che la base investigativa seria che legittima l’utilizzo delle intercettazioni deve essere vagliata non già con il parametro della gravità indiziaria propria della materia cautelare, ma alla stregua del controllo di legalità riferito alla sussistenza di elementi concreti che rendano non meramente ipotetico, ma ragionevolmente più plausibile almeno ab initio la sussistenza di un accordo corruttivo e non la vanteria di avere a propria disposizione l’illecita influenza su un pubblico ufficiale.

Il principio affermato

In conclusione la Corte di cassazione penale detta un principio di diritto che tiene conto di tutti i risvolti che emergono dalla vicenda posta alla sua attenzione: “in tutti i casi in cui una intercettazione disposta per un reato che ne legittima l’utilizzo sia stata posta a base per l’applicazione di una misura cautelare sul presupposto della gravità indiziaria per un reato diverso e che non rientra tra quelli che ne consentono l’utilizzo, è compito del giudice di merito valutare preliminarmente quali siano state le ragioni di tale differente ricostruzione e qualificazione dei fatti, operando delle valutazioni di merito che potranno, poi, essere eventualmente vagliate in sede di legittimità sotto il profilo della loro coerenza logica o degli altri vizi per i quali è ordinariamente ammesso il ricorso per cassazione”.

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