Famiglia

Interdizione e matrimonio sotto la lente della Cassazione

In assenza di una pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio è da escludere che l’infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione

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di Valeria Cianciolo

Alla luce dell’articolo 119 cod. civ. che dispone: “Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio...”, emerge che, oltre ai soggetti legittimati all’impugnazione, vi è una facoltà ...