La Corte di giustizia dell'Unione europea con due sentenze depositate il 22 ottobre e rese nelle cause C-660/24, Commissione contro Ungheria, e C-681/24, Commissione contro Repubblica ceca (quest'ultima pronuncia è analoga alla precedente), precisa le modalità alle quali gli Stati devono attenersi per garantire l'effettivo diritto di difesa anche durante gli interrogatori precedenti al processo.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione IV - Sentenza 22 ottobre 2026 - Causa C-660/24 - Commento - Presidente Jarukaitis; Relatore Frendo; Avvocato generale Ćapeta; avente a oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, Commissione europea contro Ungheria

LA MASSIMA

Avvocato - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Indagati o imputati - Interrogatorio - Presenza e partecipazione effettiva del legale - Termine di presentazione del difensore - Assenza - Svolgimento degli interrogatori - Contrarietà al diritto Ue - Rinuncia al difensore - Previsione - Obbligo di fornire informazioni sul contenuto e sulle possibili conseguenze della rinuncia. (Direttiva 2013/48/UE, articoli 3 e 9)

Gli Stati membri possono scegliere le modalità in base alle quali un indagato o un imputato debba essere assistito dal difensore, ma devono garantire la partecipazione effettiva del legale e assicurare la presenza fisica dell'avvocato. Le deroghe previste nella direttiva hanno carattere tassativo ed è in contrasto con il diritto Ue una normativa nazionale che in modo automatico non preveda la presenza fisica del legale se non si presenta nei tempi stabiliti. Un indagato o un imputato possono rinunciare al diritto, ma le autorità nazionali devono informare in modo chiaro e con un linguaggio comprensibile la persona interessata di ogni possibile conseguenza.

La cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Unione europea può realizzarsi solo se i Paesi Ue assicurino un alto grado di tutela dei diritti, come quello alla difesa, e sicure garanzie procedurali. Pertanto, nell'attuazione della direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale...

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