Secondo il Tribunale di Cassino (sentenza 6 luglio 2026 n. 1277) l’atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., idoneo a integrare atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, u.c., c.c. non è soggetto a rigore di forma, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la sua ...

Riproduzione riservata Ⓒ