Fideiussioni omnibus con nullità parziale
Per la Cassazione sono nulle solo le clausole dello schema standard Abi contrarie alla concorrenza
Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall’Authority perchè in contrasto con le norme antitrust interne e dell’Unione europea. Una nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l’intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. Le Sezioni unite (sentenza 41994) con un principio di diritto sciolgono i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall’Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da Bankitalia come Garante, prima del passaggio dei poteri all’Agcom.
Un chiarimento atteso visto il numero significativo di ricorsi che riguardano fideiussioni omnibus fedeli al modello Abi o relativi a contratti non i linea con le norme sulla concorrenza. Diverse le strade possibili per il Supremo consesso. Parte della giurisprudenza si era, infatti, espressa per il solo risarcimento in caso di coincidenza totale o parziale con lo schema Abi. C’era poi da decidere sul tipo di nullità e sul peso da dare alla potenziale volontà delle parti di confermare la garanzia. Per i giudici, consapevoli della problematicità della scelta, l’ipotesi della nullità parziale è quella più in linea con gli obiettivi della normativa antitrust. Norma la cui ratio, è diretta «a bilanciare libertà di concorrenza e tutela di situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori».
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