Invio tardivo al Fisco: salvo il vecchio 36%
Il tardivo invio, al Centro operativo di Pescara, della comunicazione relativa all’inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio - abolita per i cantieri iniziati dal 14 aprile 2011 - non determina il venir meno della detrazione fiscale connessa agli interventi di ristrutturazione eseguiti. Lo dispone la Ctr Lombardia con la sentenza 1191/16/18, depositata il 20 marzo scorso (presidente Sacchi, relatore Chiametti).
La controversia
Il caso riguarda un contribuente che, avviati i lavori di ristrutturazione nel 2008, sarebbe stato obbligato di trasmettere «prima dell’inizio dei lavori» la raccomandata al Centro operativo, con l’indicazione della data d’inizio dei lavori stessi (articolo 1, comma 1, lettera a del Dm 41/1998, nella formulazione ancora vigente per tale annualità). L’ufficio delle Entrate, nell’ambito del controllo documentale (articolo 36-ter del Dpr 600/73), aveva invece rilevato che la comunicazione era stata spedita solo nell’agosto del 2011 e recuperava le detrazioni per carenza di un requisito di legge.
La sentenza
Nel contenzioso, i giudici di primo e secondo grado hanno concordemente statuito che la violazione dell’adempimento in questione, peraltro nelle more soppresso dal Dl 70/2011, non può determinare il disconoscimento della detrazione, non avendo esso ostacolato il controllo e non essendo esso «specificamente» previsto a pena di decadenza dall’articolo 1 dello stesso decreto (a cui la legge 449/97 aveva demandato di disciplinare le ipotesi di decadenza).
La pronuncia in esame è coerente rispetto ad altri arresti di merito, quali la contemporanea sentenza di Ctr Piemonte 54/07/18, depositata l’11 gennaio scorso, per la quale è la mancata comunicazione all’Enea della scheda informativa circa le migliorie apportate all’impiantistica domestica a non compromettere le detrazioni d’imposta. Anche il giudice piemontese reputa la violazione dell’adempimento meramente formale e non prevista a pena di decadenza; nonché ininfluente per essere stata dimostrata, in maniera sostanziale, l’effettiva realizzazione degli interventi, regolarmente fatturati e pagati (nello stesso senso, la Ctr Lombardia 853/2015).
Le prove del contribuente
Tali prese di posizione sono inquadrabili in un più ampio insegnamento giurisprudenziale di legittimità, ripreso anche dalle Sezioni unite di Cassazione (sentenza 13378/2016), in base al quale è sempre consentito al contribuente che ricorra in giudizio dimostrare, in sede processuale, la fondatezza dei motivi di opposizione all’atto impositivo, ad onta dei suoi precedenti errori, o dimenticanze, o delle sue stesse dichiarazioni, anche comportanti decadenze in fase amministrativa.
Il processo tributario, infatti, ha per oggetto il fondamento della pretesa erariale verso il contribuente; e coincide con il luogo in cui le parti sono sempre titolate ad addurre elementi contrari o a sostegno del provvedimento impositivo, nel rispetto dei relativi oneri probatori e delle norme processuali, nonché dei diritti costituzionali della difesa in giudizio e della capacità contributiva (articoli 24 e 53 della Costituzione). Il contribuente può dunque opporsi alla maggior pretesa rendendo la prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per il godimento dei diritti alle detrazioni d’imposta.
Ctr Lombardia, sentenza 1191/16/18