La Cassazione apre alla possibilità di chiamare Apple a rispondere per l’eventuale omissione di adeguate informazioni sui possibili rischi per la salute derivanti dall’esposizione prolungata alle radiofrequenze emesse dall’iPhone. L’assenza di una prova scientifica certa, infatti, non basta di per sé a escludere gli obblighi informativi del produttore né il possibile pregiudizio derivante dalla lesione del diritto del consumatore all’autodeterminazione. Con l’ordinanza n. 24015/2026, che ha accolto (con rinvio) il ricorso di una donna, la Terza sezione civile afferma inoltre che il giudice dovrà valutare non solo l’eventuale tutela risarcitoria, ma anche rimedi in forma specifica, come l’integrazione delle avvertenze e la fornitura di accessori – ad esempio gli auricolari – idonei a ridurre l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche.

La vicenda nasce dalla causa promossa da una consumatrice che nel 2016 aveva acquistato un iPhone SE 5S, sostenendo di averne fatto un uso particolarmente intenso, anche in condizioni di scarsa ricezione e in prossimità delle figlie minorenni. Dopo avere appreso, nel 2018, di studi dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che prospettavano un possibile collegamento tra l’esposizione prolungata alle radiofrequenze e l’insorgenza di patologie tumorali, ha citato in giudizio Apple lamentando di non essere stata adeguatamente informata dei possibili rischi e delle cautele da adottare. Secondo la ricorrente, se avesse ricevuto avvertenze chiare avrebbe modificato le modalità di utilizzo del telefono, evitando ad esempio di tenerlo a contatto con il corpo o vicino al letto e privilegiando auricolari o vivavoce. Tribunale e Corte d’appello di Bologna hanno respinto la domanda; la Cassazione ha invece accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio.

Acclarato - scrive la Suprema corte - che l’esposizione alle radiofrequenze è considerata dall’ordinamento un rischio meritevole di tutela preventiva attraverso l’informazione, gli obblighi informativi gravanti sul produttore risultano conseguentemente accresciuti”. Dunque, “l’omissione di avvertenze idonee in ordine all’uso sicuro del telefono non può essere esclusa mediante il mero richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici e la riduttiva affermazione secondo cui il principio di precauzione vincola solo lo Stato, senza riflessi sugli obblighi informativi del produttore”.

Il pregiudizio subito, argomenta la Corte, consiste nella “compromissione attuale e irreversibile del processo di autodeterminazione”, che si è consumata nel momento in cui la ricorrente ha utilizzato il dispositivo “senza essere posta in condizione di valutare, gestire e ridurre consapevolmente l’esposizione al rischio”. A sostegno di questa conclusione la Cassazione richiama la giurisprudenza sul consenso informato e sull’intermediazione finanziaria, nella quale la lesione del diritto all’autodeterminazione integra un danno autonomo rispetto alla lesione della salute o al danno patrimoniale.

In definitiva, prosegue la decisione, la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di una condotta contra ius movendo da una “lettura riduttiva degli obblighi informativi e confinando il principio di precauzione nella sola sfera pubblicistica, senza verificare se l’ordinamento, in materia di sicurezza dei prodotti e di diligenza professionale, imponga l’adozione di cautele informative idonee a governare il rischio connesso all’uso del bene”. Né ha accertato se il deficit informativo abbia “inciso in modo apprezzabile sul processo decisionale della consumatrice” e sulla sua possibilità di “autodeterminarsi consapevolmente”.

Infine, ha illegittimamente ristretto il perimetro della tutela, riducendo la controversia a un’alternativa secca tra risarcimento del danno e rigetto integrale della domanda, “omettendo di verificare l’applicabilità nella specie, oltre alla tutela risarcitoria, di rimedi di tutela preventiva e inibitoria”. Fra questi, avvertenze più stringenti, alert periodici per l’utente (“notifiche o messaggi a comparsa all’avvio o durante l’utilizzo del dispositivo”) e persino la fornitura di accessori idonei a consentire un utilizzo del telefono in condizioni di maggiore sicurezza.

Spetterà ora alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, riesaminare il caso verificando se vi sia stata una violazione degli obblighi informativi del produttore e se ricorrano i presupposti per accordare una tutela risarcitoria o rimedi in forma specifica.

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