Nel caso di studio associato, grava sul professionista – nel caso un commercialista - l’onere di provare che l’attività lavorativa - quella di consulente tecnico su incarico di Uffici giudiziari – si è svolta in maniera autonoma e del tutto staccata dalla struttura dello studio. Lo ha affermato la Cassazione, ordinanza n. 3975/2026, fornendo un chiarimento in senso restrittivo sull’onere probatorio a carico del contribuente.
I fatti - L’Agenzia delle Entrate aveva inviato un avviso di accertamento nei confronti di un commercialista. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del professionista ritenendo che questi avesse giustificato i compensi corrisposti a terzi “con l’occasionalità e la modestia dell’importo”, mentre il valore dei beni strumentali “risultava esiguo sia in termini assoluti che in rapporto al fatturato”. La Commissione tributaria regionale ha ribaltato il verdetto ritenendo indubbia la presenza di autonoma organizzazione, di cui il contribuente era il responsabile, indipendentemente dall’entità dei compensi erogati a terzi.
Il contribuente ha lamentato una inversione dell’onere della prova affermando che la sola esistenza di uno studio associato tra professionisti non comporta l’assoggettamento ad IRAP di qualsiasi attività professionale svolta singolarmente dagli associati.
La motivazione – La Suprema corte, nel rigettare il ricorso, con riguardo alla distribuzione dell’onere della prova, ha affermato che “l’esercizio di professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”.
Dunque, prosegue l’ordinanza, in presenza di uno studio associato di professionisti e, nel caso di specie, anche di contitolarità dell’attività, “vi è la prova della struttura organizzata, per cui spettava al contribuente nei gradi di merito fornire la prova di aver svolto l’attività lavorativa menzionata, quella cioè di consulente tecnico su incarico di Uffici giudiziari, in forma del tutto autonoma, avulsa dalla struttura dello studio che, invece, deve ritenersi funzionale anche allo svolgimento delle attività svolte, proprio per la laboriosità di siffatti incarichi, tra i quali il ricorrente menziona quello di attestatore di piani di risanamento”.
Il contribuente, invece, conclude la Cassazione, “non solo non ha fornito la prova di aver svolto detta ulteriore attività singolarmente, non avendo in alcun modo beneficato dello studio associato, ma avrebbe dovuto fornire la prova contraria anche dell’ “insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa…“, che nel caso di specie non è invece in discussione”.

