La Corte di cassazione - con l’ordinanza n. 6826/2026 ha affrontato la questione dell’irragionevole durata del processo e del conseguente diritto a indennizzo nel caso di domanda proposta per errore al giudice amministrativo privo di giurisdizione con conseguente proseguimento del suo esame davanti al giudice civile. La Suprema Corte esclude l’unitarietà del giudizio in caso di translatio iudicii tra giudice amministrativo e ordinario.
E, rispetto all’azione proposta per l’indennizzo del danno, la Cassazione afferma che - in caso di errore sul ministero titolare della situazione passiva in giudizio - il giudice adito non può rilevare d’ufficio il vizio relativo alla mancata evocazione del corretto ministero, restando distinti i due procedimenti anche sotto il profilo indennitario.
Il caso
Il ricorrente aveva adito il Tar per ottenere l’inserimento in posizione utile a ottenere l’assunzione nell’ambito di una graduatoria finale di un concorso bandito dall’Azienda municipalizzata di trasporti municipalizzata. Ma il giudice amministrativo concludeva il giudizio davanti a sé affermando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice civile.
Quindi la causa - riassunta davanti al tribunale nel 2015 - si era conclusa nel 2022.
L’indennizzo richiesto
Dopo aver premesso che il giudizio, unitariamente considerato, aveva avuto una durata complessiva di 18 anni, il ricorrente aveva chiesto la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio ricomprendendovi i tempi del processo amministrativo inizialmente instaurato e di quello civile susseguitosi.
E aveva proposto un’unica domanda invece di agire separatamente contro il ministero delle Finanze e quello della giustizia in base alle diverse competenze.
La Corte d’appello ha deciso accogliendo parzialmente la domanda monitoria proposta contro il ministero della Giustizia liquidando una somma commisurata solo alla durata del giudizio civile. Negava, infatti, la richiesta di ristoro del danno per i tempi di durata del processo amministrativo. La decisione negativa riposava sul presupposto che la domanda doveva esser rivolta al Ministero delle finanze.
La pronuncia per quanto parzialmente riformata nel giudizio di opposizione, per la mancata valutazione del periodo di sospensione Covid 19, confermava comunque il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto.
Il ricorso per cassazione
Davanti alla Corte di cassazione civile il ricorrente affermava, in primis, che la decisione concretizzasse un’irragionevole disparità di trattamento tra chi subisce un giudizio di durata irragionevole davanti a due diversi giudici, a causa di vicende processuali relative all’affermazione della corretta giurisdizione rispetto a chi subisce un identico danno davanti a un unica giurisdizione in caso di riassunzione a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione.
L’accoglimento parziale
La Cassazione ha comunque negato unitarietà - rispetto al diritto di indennizzo - ai due processi instaurati a causa dell’errata azione in giudizio perché proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione. E ha confermato l’errore a carico del ricorrente per l’errata individuazione del soggetto statale titolare della posizione passiva nel giudizio per ottenere il ristoro del danno subito a causa delle lungaggini processuali.
Però la Cassazione annulla con rinvio la decisione negativa in ordine all’indennizzo per la durata del processo amministrativo dove il ricorrente non aveva chiamato in giudizio correttamente il ministero delle finanze.
L’interpretazione dettata
La Corte corregge il diniego tout court del giudice sul diritto a all’indennizzo relativo al processo amministrativo affermando che l’erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta invece che il giudice fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio. Sicché, in difetto di tempestiva eccezione, è preclusa la possibilità di far valere (o di rilevare) l’irrituale costituzione del rapporto processuale.

