Irragionevole l’esenzione dal contributo di costruzione per la prima casa in trentino
Per la Consulta la costituzione non tollera trattamenti di favore che si risolvono in ingiustificati privilegi
L’evoluzione della coscienza sociale e la grave crisi della finanza pubblica «rendono sempre meno sopportabili i “trattamenti di favore” che tendono a qualificarsi come privilegi».
La Corte costituzionale, pertanto, «non può esimersi da un sindacato particolarmente stringente su tutte quelle norme che, poste alla sua attenzione, si dimostrano, anche fuori dall’ambito strettamente fiscale, senza alcuna prospettiva teleologica riconducile all’attuazione di altri principi costituzionali» (quali, a titolo esemplificativo, la tutela della famiglia, del diritto alla salute o lo sviluppo della previdenza) «o al bene comune, creando arbitrari privilegi che non aiutano la coesione sociale».
È quanto si legge nella sentenza n. 182 del 2024, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la «prima abitazione», disposto dalla Provincia autonoma di Trento con la legge n. 15 del 2015 a favore di chi edifica un’abitazione nella medesima Provincia (artt. 87, comma 4, lettera a, numero 2, e 90, comma 1, lettera d).
Il giudice rimettente, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, aveva censurato queste disposizioni ritenendole in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 Cost. in particolare nella parte in cui, anche in conflitto con l’articolo 31 Cost., escludono dalla suddetta esenzione solo l’ipotesi in cui il coniuge del richiedente il permesso di costruire abbia già la disponibilità di un altro alloggio familiare nel territorio provinciale e non anche quella in cui in tale situazione si trovi il convivente di fatto del richiedente stesso.
La Corte ha evidenziato che una delle funzioni del contributo di costruzione è quella di compensare la collettività del costo che, in termini di maggior carico urbanistico, l’edificazione determina in capo alla stessa.
Quindi, ha osservato che l’esenzione censurata, che costituisce «una deroga all’obbligo generalizzato di corrispondere al Comune il contributo di costruzione», esonera chi costruisce dalla esternalità negativa che questi, tramite gli oneri di urbanizzazione, determina a carico della collettività, facendone ricadere il costo «sulla fiscalità generale», «senza che sia riscontrabile un effettivo interesse generale».
Peraltro, ha aggiunto la Corte, «il legislatore provinciale non ha attribuito alcun rilievo a una situazione di fragilità dell’aspirante al beneficio, che non è difatti limitato alle sole persone meno abbienti», facendo così emergere profili di irragionevolezza «anche in riferimento alla mancata esclusione» dall’esenzione dei conviventi di fatto che versano nella medesima situazione dei coniugi.
Gli evidenziati vulnera, ha tuttavia concluso la Corte, potrebbero essere sanati mediante molteplici modalità, «implicando interventi di sistema» su un complesso quadro normativo, che, pertanto, sono «rimessi in prima battuta alla discrezionalità del legislatore provinciale».
Ha quindi dichiarato la questione, ma solo per questo motivo, inammissibile, al contempo però richiamando seriamente il legislatore provinciale a «provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica» della disciplina delle esenzioni dal contributo di costruzione.