Irrevocabilità del consenso delle parti nel patteggiamento
Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo tra imputato e pm - Modificabilità - Condizioni - Ratifica da parte del giudice.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’immodificabilità dell’accordo raggiunto tra l’imputato ed il pubblico ministero resta nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice e alla pronuncia della sentenza. Tale regola corrisponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta imposta dall’art. 27, comma 3, Cost. atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto e alla finalità rieducativa della pena.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 20 giugno 2022 n. 23811
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Consenso delle parti - Richiesta di applicazione della pena - Consenso delle parti - Effetti - Sostituibilità con un nuovo accordo - Sussistenza - Limiti - Conseguenze.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finché il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, è affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 22 ottobre 2021 n. 37968
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Consenso delle parti - Richiesta di applicazione della pena - Consenso delle parti - Effetti - Irrevocabilità unilaterale.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 1° luglio 2021 n. 25102
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Consenso delle parti - Revoca del consenso da parte del P.M. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero è un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., che aveva recepito l'accordo raggiunto dal P.M. e il precedente difensore munito di procura speciale, successivamente revocato dall'imputato).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 10 dicembre 2015 n. 48900
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