La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 21540/2026 - ha respinto il ricorso dell’imputato che contestava la mancata restituzione nel termine - a fronte del difetto verificatosi nel sistema telematico di deposito - per la ripresentazione della richiesta archiviazione per insussistenza del fatto e inesistenza della notizia di reato.
Nel caso concreto il Gip aveva di fatto disposto l’archiviazione per intervenuta prescrizione del reato contestato.
Lamentava quindi la difesa che a causa di un malfunzionamento del servizio telematico di deposito e quindi a causa di forza maggiore era stato leso l’esercizio del diritto di difesa finalizzato a ottenere un provvedimento di chiusura del procedimento più favorevole alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
Il difetto di trasmissione si era manifestato per la mancata visualizzazione dell’istanza che comunque risultava alla difesa del ricorrente validamente trasmessa. Da tale malfunzionamento e dall’inerzia dell’ufficio giudiziario il ricorso voleva dimostrare che a causa di forza maggiore il giudice per le indagini preliminari non aveva potuto valutare l’istanza difensiva.
Ma è proprio questo il punto fondamentale del rigetto del ricorso ossia che non si può far valere come diritto alla restituzione del termine la mancata trasmissione al giudice di istanza non prevista dall’ordinamento. Ciò che rende di fatto del tutto irrilevante in una simile fattispecie il malfunzionamento del deposito telematico. Quindi a nulla serve tale circostanza al fine di far valere la causa di forza maggiore. In quanto tale riconoscimento del non corretto funzionamento del sistema per quanto acclarato, come nel caso concreto, non ha impedito l’esercizio di un diritto della difesa riconosciuto ex lege.
Conclude la Cassazione facendo rilevare che le ipotesi di istanza per l’archiviazione sono solo quelle contemplate dall’articolo 409 comma 2 e 410, comma 3, del Cpp che non contemplano come richiedente la figura dell’indagato.
In entrambi i casi si verte in fattispecie diverse da quella dell’opposizione dell’indagato (alla richiesta del Pm o alla statuizione del Gip di archiviazione) affinché proseguano le indagini.
Quindi non essendo dato dalla legge all’indagato un ruolo propulsivo ai fini dell’archiviazione risulta del tutto inconferente una richiesta di restituzione del termine per produrre un atto non previsto.
L’istanza di parte non contemplata dal Gip era stata depositata ben prima della decisione di archiviazione per prescrizione assunta mesi dopo dallo stesso giudice, ma cio è irrilevante.

