Credito - Istituti o enti di credito - Altre aziende di credito - Vigilanza e controllo - Centrale dei rischi - Segnalazione di una posizione in sofferenza - Condizioni.
La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2014 n. 15609
Credito - Istituti o enti di credito - Altre aziende di credito - Vigilanza e controllo - Segnalazione alla centrale rischi - Stato di insolvenza del debitore - Configurabilità - Condizioni -Obbligo di motivazione del giudice - Contenuto.
Lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 ottobre 2013 n. 23083
Credito - Istituti o enti di credito - Banca d'Italia - In genere - Centrale dei rischi - Disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali - Applicabilità - Conseguenze - Segnalazione erronea - Responsabilità civile della banca d'Italia - Configurabilità - Legittimazione passiva in ordine all'azione ex articolo 152 del digs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Rettifica o cancellazione - Ammissibilità.
Nella gestione della Centrale dei Rischi, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal d.lgs. 3 giugno 2003, n. 196, in quanto la riconducibilità di tale trattamento all'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera d), del d.lgs. cit. esclude soltanto l'applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall'art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall'articolo 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell'articoo 152, comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 1 aprile 2009 n. 7958
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Ingiustificata segnalazione alla banca d'Italia di un credito in “sofferenza” - Fattispecie.
Ai fini dell'obbligo di segnalazione al “servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in “sofferenza” allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle “Istruzioni” emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica”, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilità”. (Principio espresso dalla S.C. in una fattispecie di azione di risarcimento del danno conseguente ad ingiustificato inserimento del credito nella categoria delle “sofferenze”).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 12 ottobre 2007 n. 21428
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Stato di insolvenza - Conoscenza da parte del creditore - Prova relativa all'esistenza, a carico dell'imprenditore, di revoche di affidamenti e di decreti ingiuntivi - Qualità di banchiere del creditore - Possibilità di attingere tali notizie dal sistema informativo della centrale dei rischi - Rilevanza ai fini della prova della “scientia decoctionis” - Sussistenza.
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, effettuate entro l'anno anteriore all'apertura della procedura concorsuale, deve ritenersi che il sistema informativo della Centrale dei rischi consente agli istituti di credito di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l'emissione di decreti ingiuntivi. Tale sistema è, infatti, regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla Banca d'Italia e si fonda sull'obbligo posto a carico degli intermediari partecipanti - a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo144 del d.lgs. 1° settembre 1993 n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) - di segnalare mensilmente i rapporti di credito superiori a un certo importo in essere con la propria clientela. Da siffatta disciplina, deve quindi dedursi che la segnalazione dei crediti appostati a sofferenza, quali quelli rivenienti da conti affidati revocati o oggetto di iniziative giudiziarie di recupero, è usualmente praticata da tutti gli intermediari creditizi e che un banchiere, anche solo minimamente avveduto, sia solito compulsare tale fonte di informazione prima di concedere o rinnovare l'affidamento a un proprio cliente. (In base a detto principio, la Suprema Corte ha censurato l'affermazione del giudice del merito secondo cui l'assunto della curatela circa la conoscenza, acquisita dalla banca convenuta in revocatoria attraverso la Centrale dei rischi, della revoca degli affidi e della emanazione di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti dello stesso soggetto finanziato, era basata su una “praesumptio de praesumpto” ossia sulla doppia presunzione che gli istituti bancari avessero effettivamente segnalato alla Centrale dei rischi il passaggio dei loro crediti a sofferenza e che la banca interessata ne fosse venuta a conoscenza debitamente utilizzando tale strumento informativo).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 ottobre 2005 n. 19894

