LA QUESTIONE

Ai fini IRAP, l’IVA divenuta indetraibile per effetto del pro-rata, correttamente imputata a conto economico tra gli oneri diversi di gestione, concorre alla determinazione della base imponibile secondo il criterio di competenza, oppure soggiace al criterio di cassa dettato dall’art. 99 del TUIR per le imposte deducibili dal reddito di impresa? Inoltre, l’IVA indetraibile relativa a costi inerenti e documentati è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e, in caso di contestazione, su quale parte grava l’onere di provare la non inerenza?

Riferimenti normativi:
Art. 19 e 19-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Detrazione; Percentuale di detrazione. (Saranno abrogati, a partire dal 1° gennaio 2027, dall’art. 170 del d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10).
Principio contabile OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio.
Art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.
Art. 99, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - Oneri fiscali e contributivi
Art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Obiettive condizioni di incertezza
Art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) - Affidamento e buona fede

L’IVA indetraibile da pro-rata, derivazione dal bilancio e autonomia dell’IRAP

In via preliminare, il pro-rata di detraibilità è un meccanismo di determinazione forfetaria dell’IVA detraibile, che si impone ai soggetti che effettuano non occasionalmente operazioni esenti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, quando il contribuente esercita, oltre ad attività che conferiscono il diritto alla detrazione, anche attività che generano operazioni esenti, l’imposta assolta sugli acquisti non è integralmente detraibile, ma va determinata secondo la percentuale...

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