Jobs Act: Cigo, la "carenza di commesse" giustifica la proroga
Lo ha chiarito il Tar Bari, Sezione II, con la sentenza 27 gennaio 2021, n. 157 accogliendo il ricorso di una impresa
È illegittimo il diniego di proroga della concessione della Cassa integrazione salariale ordinaria, richiesto per "carenze di commesse", trattandosi di un evento transitorio, legato ad una situazione temporanea del mercato. È questo uno degli effetti del tagliando alla Cigo fatto dal jobs act. Lo ha chiarito il Tar Bari, Sezione II, con la sentenza 27 gennaio 2021, n. 157 accogliendo il ricorso di una impresa attiva nel settore dell'impiantistica civile e industriale che chiedeva un ulteriore periodo di Cassa integrazione (altre 13 settimane per 33 lavoratori, di cui 29 operai e 4 impiegati).
L'Inps invece aveva negato la proroga sostenendo la natura strutturale della crisi. Per l'Istituto di previdenza inoltre le difficoltà derivanti dal recupero crediti non erano previste come "causa integrabile" per la corresponsione diretta delle somme da Cigo.
La decisione ricorda che il c.d. Jobs Act (Dlgs 14 148/2015, di attuazione della legge 183/2014) ha "semplificato i procedimenti di concessione delle integrazioni salariali" e "meglio definito i requisiti di accesso e la documentazione da produrre". Il ministero del Lavoro (decreto n. 95442/2016) e l'Inps (circolare n. 139/2016) hanno poi completato il quadro, dettando la prassi da seguire nell'istruzione delle domande.
Attualmente dunque la Cigo è riconosciuta quando ricorrono: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. La "transitorietà" della crisi aziendale o di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa. Inoltre, la "non imputabilità" all'impresa o ai lavoratori della crisi consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti della stessa.
Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse. Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa.
Per la concessione dell'ammortizzatore sociale l'impresa deve presentare una relazione tecnica dettagliata con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, "a dimostrazione che l'impresa continua a operare sul mercato". E l'impresa, scrive il Tribunale, aveva prodotto "ampia documentazione a supporto dell'istanza di proroga, richiesta per una sola volta, per tre mesi, indicando con sufficiente accuratezza l'incipit della "ripresa" economica e dell'attività, coincidente con l'affidamento di appalti a seguito di gare".
Anche le domande di mera proroga, ha infatti chiarito l'Inps nei sui messaggi, devono essere accompagnata da una "relazione tecnica" sul "perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza", "che non dissimuli invece immotivati intenti dilatori volti a procrastinare in modo indeterminato lo stato di crisi".
Mentre il rigetto da parte dell'Istituto deve avere una "motivazione adeguata", che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.
L'Inps invece aveva fornito "una risposta stereotipata" senza tener conto che la relazione tecnica allegata alla domanda dava atto della ripresa della piena attività in correlazione della avvenuta aggiudicazione di un appalto con decorrenza propria dal termine della periodo di proroga richiesto.
Josef Tschoell
Dossier e monografie